COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LABOR 1950 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LABOR 1950/LEONESSA MONTORO DEL 13.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 159 del 15.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LABOR 1950 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LABOR 1950/LEONESSA MONTORO DEL 13.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 159 del 15.3.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Labor 1950 le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 e l’obbligo di disputare “la prossima gara interna a porte chiuse senza pubblico” per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, a fine gara, nei confronti dell’arbitro ed omissivo dei propri dirigenti, avendo permesso l’ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi ad un estraneo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Labor 1950 chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata, anche in considerazione del fattivo e tempestivo comportamento dei propri dirigenti. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. A norma dell’art. 65 delle NOIF le società debbono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara ed ancora, le società ospitanti ... sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi ... il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza. Inoltre, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Nel caso di specie, in base agli atti ufficiali, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, il comportamento omissivo dei dirigenti della reclamante ed i fatti ascritti al suo sostenitore risultano confermati nella loro obiettiva gravità, non risultando applicabile alcuna attenuante. Le modalità e quindi la gravità specifica delle ridette condotte non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, alla luce della normativa vigente in materia. Ne deriva un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure alla società responsabile. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Labor 1950 ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina la sanzione, confermando l’ammenda di € 500,00 ed infliggendo all’A.S.D. Labor 1950 la squalifica del campo per due giornate di gara in luogo dell’obbligo di disputare la gara successiva interna a porte chiuse (senza pubblico), sanzione che appare poco afflittiva ed inadeguata alla categoria di appartenenza della società sanzionata.
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