COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 6/ 3/2013 SANTOSTEFANESE – ATLETICO GABETTO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 6/ 3/2013 SANTOSTEFANESE - ATLETICO GABETTO La società ASD ATLETICO GABETTO, con raccomandata spedita il 09/03/2013, ha inteso proporre reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. La reclamante lamenta la posizione, a suo dire irregolare, del calciatore PORTA ADRIANO che la controparte AC SANTOSTEFANESE ha schierato in distinta con il nº14 e successivamente, durante il secondo tempo, fatto partecipare alla gara in sostituzione di altro calciatore. La società ATLETICO GABETTO sostiene che il summenzionato PORTA, nel corso di questa stagione calcistica, ha disputato gare con le società ALBESE, SANDAMIANESE e appunto SANTOSTEFANESE contravvenendo in tal modo al disposto dell'art.95 comma 2 delle N.O.I.F. che permette il tesseramento per tre società diverse ma la partecipazione a partite ufficiali al massimo con due di queste. Per tale violazione viene richiesto nei confronti della società SANTOSTEFANESE la punizione sportiva della perdita della gara. Le argomentazioni della reclamante sono infondate: si deve osservare infatti che l'art.95 comma 2 delle N.O.I.F., dalla stessa richiamato, fa preciso riferimento all'attività dei calciatori professionisti, mentre per quelli appartenenti alla categoria dilettanti non esiste alcuna limitazione in proposito. Questo Giudice ha altresì esperito accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale al fine di verificare la posizione attuale del PORTA che è risultata del tutto regolare: il calciatore è tesserato per la società ASD SANDAMIANESE e trasferito in prestito alla società AC SANTOSTEFANESE con decorrenza 14/12/2012. Atteso quanto dettagliato in premessa il reclamo della società ATLETICO GABETTO risulta privo di fondatezza ed accertato che il calciatore PORTA ADRIANO aveva pieno titolo a prendere parte alla gara oggetto del presente reclamo SI DELIBERA - di rigettare il reclamo presentato dalla società ATLETICO GABETTO in quanto palesemente infondato - di disporre l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo e cioè SANTOSTEFANESE - ATLETICO GABETTO 1-1 - di porre a carico della società ATLETICO GABETTO la tassa reclamo che non risulta versata - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº59 del 14/03/2013.
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