COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 13/ 3/2013 SILVANESE – SAVOIA FBC 1920

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 13/ 3/2013 SILVANESE - SAVOIA FBC 1920 La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro. Dal referto del direttore di gara si evince che al minuto 34ºdel secondo tempo, dopo la realizzazione della rete da parte della società ospite, venivano espulsi nello spazio di soli due minuti ben quattro calciatori della società SILVANESE (due partecipanti al gioco e due presenti in panchina). Subito dopo l'arbitro veniva accerchiato da molti giocatori della SILVANESE, titolari e riserve in panchina solo in minima parte nominalmente identificati, che tenevano comportamento intimidatorio ed aggressivo nei suoi confronti spintonandolo e cercando di colpirlo con pugni e calci. Tra questi riusciva ad identificare con certezza PASTORINO DAVIDE ed in particolare il nº5 SORBARA MANUEL, capitano della squadra, il quale, dopo averlo in un primo tempo gravemente minacciato, lo colpiva da tergo con un violento calcio alla coscia. L'arbitro notificava l'espulsione ad entrambi questi calciatori e poi decideva di sospendere la gara non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per continuarla a fronte di una situazione gravemente pregiudizievole per la propria incolumità fisica. Si affrettava quindi a raggiungere lo spogliatoio, aiutato dal massaggiatore della società SILVANESE signor ANDORNO PIERFABIO, che si prodigava in modo encomiabile a sua difesa, mentre i giocatori continuavano a rincorrerlo. Arrivato allo spogliatoio richiedeva l'intervento dei carabinieri che, tempestivamente accorsi, gli permettevano di abbandonare l'impianto sportivo senza ulteriori problemi. La decisione dell'arbitro è ampiamente giustificata dalla gravità di quanto accaduto per cui la mancata conclusione della gara deve essere addebitata alla società SILVANESE, oggettivamente responsabile del comportamento vile e violento, in spregio dei più elementari principi di etica sportiva, posto in essere dai propri tesserati. Atteso quanto dettagliato in premessa ed in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S. SI DELIBERA - di assegnare gara persa alla società SILVANESE disponendone l'omologazione con il seguente risultato SILVANESE - SAVOIA 0-3 - di riportare negli appositi paragrafi i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.
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