COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla U.S.D. CASELETTE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 39 del 7/03/13 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara CASELETTE – ATLETICO VILLARETTO disputata il 3/03/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla U.S.D. CASELETTE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 39 del 7/03/13 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara CASELETTE – ATLETICO VILLARETTO disputata il 3/03/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone H La U.S.D. CASELETTE, con raccomandata inviata il 12/03/13, ha proposto tempestivo reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. n° 39 del 7/03/13 della Delegazione Provinciale di Torino relativamente alla gara del Girone H del Campionato di Seconda Categoria CASELETTE – ATLETICO VILLARETTO disputata il 3/03/13. La Commissione disciplinare territoriale, rilevato preliminarmente che, vertendo il reclamo su episodi e circostanze tendenti a modificare il risultato della gara, così come deliberato dal Giudice Sportivo, copia dello stesso si sarebbe dovuto inviare con lettera raccomandata alla controparte, U.S.D. ATLETICO VILLARETTO, come da espressa previsione normativa dell’art. 46, n° 5 del C.G.S.; constatato che al ricorso non è stata allegata la prova del suddetto avvenuto adempimento, ma che invece è stata semplicemente allegata copia, trasmessa alla controparte con raccomandata datata 8/03/13, della comunicazione con la quale si manifestava l’intenzione di proporre ricorso/impugnazione avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 39 del 7/03/13; osservato che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa reclamo che non risulta versata dalla U.S.D. CASELETTE e,conseguentemente, CONFERMA le decisioni tutte del Giudice Sportivo, ivi compresa quella di dare gara persa alla società CASELETTE con il risultato CASELETTE – ATLETICO VILLARETTO 0 – 3.
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