COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare f) Ricorso della Società OVADA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 32 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 14.2.2013 in riferimento alla gara OVADA- ARQUATESE del 10.2.2013 valida per il Campionato Provinciale Allievi

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare f) Ricorso della Società OVADA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 32 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 14.2.2013 in riferimento alla gara OVADA- ARQUATESE del 10.2.2013 valida per il Campionato Provinciale Allievi Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte ai giocatori MONGIARDINI Giovanni (squalifica sino al 31.12.2014), POLLAROLO Simone (squalifica sino al 31.12.2013) e SOLA Alessandro (squalifica sino al 31.12.2013) Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta. D’altra parte le osservazioni difensive non contestano la dinamica dei fatti, ma ne chiedono un giudizio diverso in termini di loro gravità. Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono francamente eccessive anche in ragionie della reale resipiscenza dimostrata dal tenore letterale del reclamo prevalentemente improntato alal profusione di scuse. Le squalifiche comminate, meritano, quindi, una importante riduzione anche al fine di evitare incomprensibili sperequazioni con i trattamenti sanzionatori riservati a casi analoghi. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 32 del 14.2.2013 della Delegazione Provinciale di Alessandria, delibera: •di ridurre a al 31.12.2013 la squalifica inflitta al giocatore MONGIARDINI Giovanni; •di ridurre al 31.8.2013 la squalifica inflitta al giocatore POLLAROLO Simone; •di ridurre al 31.8.2013 la squalifica inflitta al giocatore SOLA Alessandro. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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