COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare g) Ricorso della Società POLISPORTIVA SANTA RITA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 56 della Comitato Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta del 28.2.2013 in riferimento alla gara S.RITA – NOVESE del 17.2.2013 valida per il Campionato Regionale Allievi
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
g) Ricorso della Società POLISPORTIVA SANTA RITA avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 56 della Comitato Regionale del Piemonte e
della Valle d’Aosta del 28.2.2013 in riferimento alla gara S.RITA – NOVESE del 17.2.2013
valida per il Campionato Regionale Allievi
La ricorrente si lamenta del provvedimento con il quale il G.S. ha accolto il ricorso della NOVESE
(che fa pervenire controdeduzioni anche in questa sede) che eccepiva la posizione irregolare di due
giocatori schierati dal S.RITA in pendenza di squalifica. I due infatti dovevano essere ancora
considerati in tale stato poiché la loro mancata partecipazione alla precedente gara con il CUNEO
(società professionistica) non aveva alcun effetto ai fini delle sanzioni in quanto gara “fuori
classifica”.
Il ricorso è oltremodo preciso e argomentato (in fatto ed in diritto) e fa richiamo a provvedimenti di
altre autorità locali sportive, ma non è accoglibile, almeno a parere di questa Commissione.
La questione posta con il ricorso in oggetto impone la soluzione di un apparente conflitto normativo
tra quanto disposto tra il C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico al punto b6) e la norma
dell’art.22 comma 4 C.G.S.
Secondo quanto disposto dal C.U. del SGS al punto b6): “la partecipazione al Campionato Allievi
Professionisti è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa società
iscritte al Campionato Regionale. Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori
classifica ed i relativi risultai acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica, sia per le
società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la
piena applicazione dei provvedimenti disciplinari”.
La norma dell’art.22 comma 4 C.G.S. stabilisce che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a
carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido
agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali […]”.
Sostiene la ricorrente che il quadro che discende da tale combinato disposto di norme comporta
che le sanzioni si scontano anche nella gare “fuori classifica” ovvero che il C.U. del SGS deroghi al
C.G.S.
Per quale ragione dovrebbe ritenersi che il C.U. deroghi alla norma in questione, quando invece si
preoccupa di salvare la applicazione dei provvedimenti disciplinari? Perché mai, proprio nel S.G.S.,
dovrebbe esserci una sospensione della norma del C.G.S. esponendo l’intero settore a facili
strumentalizzazioni?
Tutto ciò pare francamente scontrarsi con la logica, il sistema normativo e la letteralità delle
disposizioni.
Anzitutto, per come è costruito il dettato di cui al punto b6) del C.U. del SGS: esso stabilisce una
deroga al valore ai fini della classifica dei risultati conseguiti in gare “fuori classifica” e non certo
all’efficacia delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, tant’è che, anzi, ne prevede
espressamente la piena applicabilità.
In secondo luogo, una sospensione dell’efficacia delle norme del C.G.S. deve essere
espressamente prevista in quanto norma regolamentare con validità erga omnes. Al riguardo, si
osservi che proprio uno dei provvedimenti di altra autorità sportiva locale (Comitato Regionale
Campania e Delegazione di Brindisi) citati dalla ricorrente a conforto della propria tesi, laddove ha
voluto derogare al C.G.S. in materia di partecipazione della società a tornei senza diritto di
classifica, lo ha espressamente detto nel proprio C.U.: il caso è una deroga espressa alla norma
dell’art.17 comma 4 C.G.S. (richiamo peraltro incoerente nel caso che qui ci occupa perché la
norma di riferimento è l’art. 22 comma 4 C.G.S.).
Inoltre, il tenore letterale del C.U. depone senza dubbio per la tesi qui esposta: si parla di
APPLICAZIONE dei provvedimenti disciplinari e non di ESECUZIONE. L’applicazione fa riferimento
al momento in cui si comminano le sanzioni, l’esecuzione al momento in cui si scontano.
Il C.U. in questione fa salvo solo il momento della comminazione e nulla dice con riferimento a
quello della esecuzione, rimandando quindi alla regola generale (art. 22 comma 4 C.G.S.). In
sintesi, ci dice che queste partite non hanno alcun valore ai fini della classifica, ma le regole del
gioco sono sempre le stesse per cui chi le infrange viene sanzionato dal direttore di gara prima e
dal G.S. dopo (facile immaginare le conseguenze se invece non si potessero assumere
provvedimenti disciplinari), e le squalifiche si scontano normalmente come stabilito dal C.G.S.
D’altra parte, e qui si conclude, la norma dell’art.22 comma 4 C.G.S. (ESECUZIONE DELLE
SANZIONI) ha espressamente previsto il caso delle gare “fuori classifica” stabilendo che esse non
valgono ai fini dello sconto delle sanzioni (più chiara di così).
Seguire l’interpretazione della ricorrente comporterebbe il far dire al C.U. cose che non vengono
espressamente dette ed obliterare il chiaro ed inequivocabile dettato dell’art.22 comma 4 C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto.
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