F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CALC. SPEDALE DANIELE (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.S.D. LIOTRU) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CARLENTINI/LIOTRU DEL 18.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 234/C.D.T. 14 del 27.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CALC. SPEDALE DANIELE (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.S.D. LIOTRU) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CARLENTINI/LIOTRU DEL 18.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 234/C.D.T. 14 del 27.12.2011) Con ricorso del 19.10.2012, il Sig. Daniele Spedale ha chiesto la revocazione della decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 234/CDT del 27.12.2011, con la quale lo stesso era stato squalificato dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia sino al 31.12.2013, così ridotta a seguito di reclamo proposto avverso la delibera del Giudice Sportivo, per avere colpito con una testata il Sig. Bellofiore, arbitro della gara Carlentini/Liotru, disputatasi il 18.12.2011. Sostiene il ricorrente che la decisione sarebbe stata viziata per avere il Direttore di Gara formato un referto falso, circostanza effettivamente acclarata all’esito della definizione del procedimento incardinato, su deferimento della Procura Federale, innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., da parte dei Sigg.ri Sergio Anfuso e Alfio Cocivera, rispettivamente Presidente ed Allenatore della Società Liotru, i quali avevano costretto l’arbitro ad indicare soggetto diverso, per l’appunto lo Spedale, da quelli effettivamente espulsi. Giova ricordare che il procedimento di che trattasi, la cui decisione è stata pubblicata su Com. Uff. n. 115/CDT Stagione Sportiva 2012/2013 del 9.10.2012, si è concluso con l’applicazione della inibizione per mesi 7 e della squalifica per mesi 4 ai predetti soggetti, nonché della sospensione per mesi 15 al Sig. Bellofiore e con la rimessione degli atti al Giudice Sportivo quanto ai Sigg.ri Nicotra e Ferrone, che dallo stesso erano stati effettivamente espulsi, ai quali è stata infine inflitta, rispettivamente, la sanzione della squalifica sino al 30.6.2015 e per una gara effettiva. La Commissione Disciplinare Territoriale ha infine rilevato che la posizione del Sig. Spedale, del quale è stata definitivamente accertata la estraneità ai gravissimi fatti posti in essere, poiché oggetto di decisione divenuta irrevocabile, avrebbe potuta essere rivalutata solo con il presente mezzo di impugnazione la cui istanza introduttiva, per i motivi predetti, deve essere ritenuta preliminarmente ammissibile e nel merito fondata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Spedale Daniele, annulla la squalifica inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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