F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO G.S.D. LASCARIS AVVERSO LE SANZIONI – DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. TRABUCCO FRANCESCO; – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 3) PAGINA 1 COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 L.N.D. (NOTA N. 7547/432PF11-12/AM/FDA DEL 2.4.2012) – (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO G.S.D. LASCARIS AVVERSO LE SANZIONI - DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. TRABUCCO FRANCESCO; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 3) PAGINA 1 COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 L.N.D. (NOTA N. 7547/432PF11-12/AM/FDA DEL 2.4.2012) - (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012) Con atto, spedito in data 31.10.2012, la società G.S.D. Lascaris ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del Presidente e legale rappresentante della reclamante, signor Trabucco Francesco, l’inibizione per giorni 30, e l’ammenda di 1.000,00 nei confronti della Società medesima. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del signor Trabucco Francesco, dell’art. 10, comma 3 bis, C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 del Com. Uff. n. 153 del 22.4.2011 della L.N.D. per non avere provveduto, entro il termine del 12.7.2011 ore 12:00, al deposito del verbale dell’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche per la Stagione Sportiva 2011/2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile per due ordini di ragioni: 1) il ricorso risulta sottoscritto dal signor Trabucco Francesco ovvero da un soggetto che, in quanto inibito, non poteva firmarlo; 2) la società ricorrente non provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S., ad inviare copia dei motivi di ricorso alla controparte, da identificare, nel caso di specie, nella Procura Federale atteso che il presente procedimento ha preso avvio su deferimento del predetto Organo requirente (cfr., in proposito, decisione di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 251/CGF del 15.4.2011 - testo della decisione pubblicato sul Com. Uff. n. 14/CGF del 14.7.2011). Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal G.S.D Lascaris di Pianezza (Torino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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