F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. S. FELICE GLADIATOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIZZARRO GIOVANNI SEGUITO GARA S. FELICE GLADIATOR/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S.D. S. FELICE GLADIATOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIZZARRO GIOVANNI SEGUITO GARA S. FELICE GLADIATOR/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)
L’A.S.D. San Felice Gladiator, in persona del suo legale rappresentante, Luce Lazzaro, con atto del 31 ottobre 2012 interponeva formale preannuncio di reclamo avverso la decisione di cui in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale aveva inflitto al calciatore Bizzarro Giovanni, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara. I fatti traggono origine dalla gara Gladiator/Grottaglie del 28.10.2012 in occasione della quale il calciatore Bizzarro, a seguito di una decisione arbitrale, (evidentemente non gradita), spintonava l’Arbitro alle spalle senza tuttavia farlo cadere. (cfr Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012). La ricorrente, ricevuti gli atti ufficiali di gara, faceva pervenire motivato ricorso nei termini di rito ed affidava la difesa del tesserato, reiterata in sede di discussione orale dal difensore nominato, essenzialmente ad un unico motivo di gravame consistente nella riqualificazione del fatto da violento a meramente irriguardoso e/o antisportivo. Si tratterebbe, in definitiva, di un gesto istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell’altrui incolumità. A sostegno produceva precedenti di questo stesso Giudice che, in casi analoghi, aveva rideterminato, in senso più mite, le sanzioni inflitte dal primo Giudice. Il ricorso va respinto con ogni conseguenza in termini amministrativi. Ed invero, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell’Arbitro. Indifferente alla fattispecie in delibazione, la circostanza dedotta a discarico, dell’assenza di conseguenze lesive a carico dell’Arbitro atteso che queste, avrebbero, se del caso, potuto comportare un aggravamento della sanzione irrogata. In secondo luogo, va ancora una volta ribadita la giuridica inutilità ed inconsistenza del richiamo a precedenti più miti attribuiti a questo od anche ad altri organi giudicanti, posta la mancanza nel nostro ordinamento di un vincolo basato su altre decisioni: vincolo, del resto, che qualora esistesse dovrebbe operare non a senso unico, ma anche talvolta con riferimento a pronunce di maggiore severità; vincolo, comunque, che - come dimostra lo studio del diritto comparato - anche nei sistemi ove risulta ammesso trova una applicazione molto meno intensa di quanto comunemente si ritiene. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. S. Felice Gladiator di San Felice a Cancello (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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