F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. GIACOMO CAVALLERI, PRESIDENTE U.S. CALCIO COLOGNESE, – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 6) PAGINA 2 COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 L.N.D. – NOTA N. 7577/448PF11-12/AM/FDA DEL 23.4.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. GIACOMO CAVALLERI, PRESIDENTE U.S. CALCIO COLOGNESE, - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 6) PAGINA 2 COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 L.N.D. - NOTA N. 7577/448PF11-12/AM/FDA DEL 23.4.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012) Con atto, spedito in data 31.10.2012, la società U.S. Calcio Colognose ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del Presidente e legale rappresentante della reclamante, signor Cavalleri Giacomo, l’inibizione per giorni 30, e l’ammenda di 1.000,00 nei confronti della società medesima. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del signor Cavalleri Giacomo, dell’art. 10, comma 3 bis, C.G.S., per avere depositato una fidejussione bancaria non conforme al modello prescritto dal punto 6) pagina 2 del Com. Uff. n. 153 del 22.4.2011 della L.N.D.. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile per non avere, la società ricorrente, provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S., ad inviare copia dei motivi di ricorso alla controparte, da identificare, nel caso di specie, nella Procura Federale atteso che il presente procedimento ha preso avvio su deferimento del predetto Organo requirente (cfr., in proposito, decisione di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 251/CGF del 15.4.2011 - testo della decisione pubblicato sul C.U. n. 14/CGF del 14.7.2011). Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Calcio Colognese di Cologno al Serio (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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