F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO A.S. BISCEGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GENCHI GIUSEPPE SEGUITO GARA BISCEGLIE/SANT’ANTONIO ABATE DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO A.S. BISCEGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GENCHI GIUSEPPE SEGUITO GARA BISCEGLIE/SANT’ANTONIO ABATE DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.012) Con atto del 9.11.2012 la società A.S. Bisceglie 1913 don Uva a.p.d., interponeva rituale e tempestivo reclamo avverso la delibera del Giudice Spoertivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata il 7.11.2012 (Com. uff. n. 48) con la quale veniva inflittta al calciatore Genchi Giuseppe la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Il provvedimento traeva origine dalla refertazione dell’Assistente Arbitro il quale riferiva che “al minuto 46 del 2 tempo, nell’area di rigore avversaria, a gioco in svolgimento e con pallone lontano dalla zona di interesse, il giocatore n. 9 della società Bisceglie, Sig. Genchi Giuseppe, colpiva al volto (labbro inferiore) con una gomitata volontaria il giocatore avversario n. 3 della società Sant’Antonio Abate, Sig. Punziano Luigi, causandogli perita ematica…” La reclamante concentrava le sue difese essenzialmente su due circostanze: 1) la condotta specchiata del calciatore Genchi dall’inizio della sua carriera; 2) l’assenza di volontarietà nel gesto, frutto del leale e fisiologico tentativo di divincolarsi dalla marcatura continuata e volontaria operata dal difensore. Concludeva per una riduzione della sanzione a 2 giornate effettive di gara, sanzione ritenuta più equa ed in linea con un comportamento involontario. Il reclamo non può essere accolto e la decisione impugnata deve essere confermata. Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell’Assistente Arbitro. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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