F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.220/CGF del 22 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL CALCIATORE PEPE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PAGANESE/NOCERINA DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 12.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.220/CGF del 22 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DEL CALCIATORE PEPE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PAGANESE/NOCERINA DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 12.3.2013)
Il reclamante espone che, nel corso della partita Paganese/Nocerina del 10.3.2013, all’8° minuto del secondo tempo, un calciatore della Nocerina subiva un fallo da giuoco da parte di un avversario. In tale circostanza, il calciatore Pepe si dirigeva verso l’arbitro chiedendo l’ammonizione del calciatore, in quanto la condotta fallosa gli era apparsa particolarmente pericolosa e violenta. A questo punto, il direttore di gara ammoniva il Pepe per proteste. A dire del reclamante, il Pepe “si dimostrava contrariato ed allontanandosi dall’arbitro per riprendere la propria posizione in campo, alzava la mano, pronunciando la seguente frase ‘ma che cazzo fa sti imbecille’ (pensando di non essere ascoltato dall’arbitro, in quanto tale espressione è stata pronunciata a distanza dallo stesso”. Il reclamante non dubita che la condotta posta in essere “rientra sicuramente tra quelli sanzionabili ai sensi dell’articolo 19, punto 4, lett. a) C.G.S., il quale prevede la sanzione minima per due giornate di gara in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’arbitro”. L’interessato sostiene, tuttavia, che, nel caso di specie sussisterebbero diverse circostanza attenuanti tali da determinare una rimodulazione della sanzione, riducibile ad 1 sola giornata di squalifica. La tesi difensiva del reclamante non è condivisibile. In punto di fatto, il referto arbitrale non lascia dubbi di sorta in ordine al comportamento
tenuto dal calciatore: questi, “a gioco fermo, dopo la notifica nei suoi confronti di un’ammonizione, mi offendeva dicendomi: ‘ma cosa cazzo fai imbecille’, accompagnando con un gesto della mano come per mandarmi a fanculo”. L’illecito disciplinare compiuto dal calciatore non risulta in alcun modo ridimensionato dalle circostanze indicate, analiticamente, nell’atto di reclamo. Infatti, la tensione agonistica della gara (un derby tra due squadre campane) impone di mantenere un atteggiamento rispettoso della terna arbitrale non inferiore a quello doveroso in ogni partita. Parimenti, il fatto che la partita si sia giocata a porte chiuse non determina alcuna influenza sulla oggettiva rilevanza del fatto ingiurioso accertato. Le frasi rivolte all’arbitro presentano una oggettiva valenza ingiuriosa e irriguardosa, che non può essere scriminata o attenuata dalla asserita volontà di reagire ad una ammonizione giudicata ingiusta. Né risulta comprovata l’asserzione dell’interessato, secondo il quale la frase pronunciata non era rivolta all’arbitro, ma costituiva un semplice “sfogo tra sé e sé”. Non costituisce elemento attenuante nemmeno la circostanza che l’espulsione sia avvenuta subito dopo la precedente ammonizione per comportamento non regolamentare. È nozione di comune esperienza, infatti, che le frasi ingiuriose e offensive nei confronti degli ufficiali di gara si connettano a decisioni del direttore di gara considerate errate. La misura della squalifica, poi, non può esser in alcun modo condizionata dalla circostanza che l’espulsione sia avvenuta all’8° minuto del secondo tempo. La sanzione minima di due giornate di squalifica, evidentemente, si aggiunge alla sanzione espulsiva comminata nel corso della gara. Da ultimo, nemmeno l’assenza di recidiva e il comportamento complessivamente corretto tenuto dal calciatore nei riguardi della terna arbitrale, dopo la notifica del provvedimento di espulsione costituiscono circostanze idonee a rideterminare la sanzione in misura inferiore al minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pepe Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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