COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 3/ 3/2013 LIBERTAS – MANFREDONIA CALCIO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 3/ 3/2013 LIBERTAS – MANFREDONIA CALCIO IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo - l'ASD MANFREDONIA CALCIO adiva a questo Giudice Sportivo chiedendo di infliggere alla LIBERTAS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché la squalifica di campo ex art. 18 comma 1 lettera f C.G.S.; - assume la reclamante che prima, durante e dopo la gara tesserati del la LIBERTAS e personale addetto alla sicurezza si siano resi autori di atti intimidatori e violenti che avrebbero condizionato il regolare svolgimento della gara; - per attestare quanto denunciato allegava al ricorso n. 3 dvd contenenti riprese video relative alla gara in questione; - assume altresì la reclamante che propri tesserati siano stati oggetto di atti di violenza durante l'intervallo e dopo il termine della gara ed a supporto della tesi allega n. 7 certificazioni mediche e n. 2 dichiarazioni prive di sottoscrizioni. Osserva questo Giudice Sportivo che l'utilizzo di riprese televisive limitatamente ai fatti di condotta violenta è regolato dall'art. 35 comma 1.4 C.G.S. che, espressamente, richiama il precedente comma 1.3: è chiaramente previsto che la società ha facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice Sportivo una richiesta per l'esame dei filmati entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. L'inosservanza del termine o delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della richiesta come nel caso di specie,poiché i dvd sono stati allegati al reclamo inviato cinque giorni dopo la disputa della gara. Con riferimento agli episodi descritti dalla reclamante l'arbitro, nell'ambito del rapporto di gara e del supplemento reso in data 14/03/2013,nonché gli assistenti hanno descritto quanto segue: 1) al termine del primo tempo n. 3 addetti alla sicurezza posizionati all'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi si avvicinavano ai giocatori del MANFREDONIA CALCIO spintonando n. 4 di essi e facendoli indietreggiare di qualche passo; 2) un addetto alla security tentava di colpire con un calcio alla testa un giocatore del MANFREDONIA CALCIO che stava scendendo le scale senza colpirlo perché il giocatore spostava la testa; 3) l'arbitro convocava i capitani delle squadre per comunicazioni inerenti alla partita e che nulla avevano a vedere con gli episodi descritti nei punti 1 e 2; 4) l'arbitro richiedeva un colloquio coi carabinieri presenti ai quali chiedeva di posizionarsi nel tunnel al momento del ritorno in campo delle squadre ed anche durante lo svolgimento del secondo tempo al fine di evitare la ripetizione degli eventi su descritti; 5) le Forze dell'Ordine fornivano tale collaborazione e le squadre rientravano regolarmente in campo; 6) durante l'intervallo nessun tesserato della società MANFREDONIA CALCIO comunicava all'arbitro di non voler continuare la gara per motivi di sicurezza o sanitari; 7) a fine primo tempo un assistente ha segnalato che un tifoso della LIBERTAS ha scavalcato la recinzione e, dopo aver raggiunto un tesserato della società MANFREDONIA CALCIO, lo aveva spintonato senza conseguenze: tale soggetto estraneo è stato prontamente allontanato dai dirigenti della società e dagli steward; 8) l'altro assistente ha segnalato che al minuto 25 del secondo tempo altro tifoso della LIBERTAS ha tentato di scavalcare la recinzione e di invadere il campo ma è stato prontamente bloccato dai dirigenti della società; 9) a fine gara, un dirigente del MANFREDONIA CALCIO ha riferito all'arbitro che vi sarebbe stata una colluttazione davanti al loro spogliatoio durante la quale sarebbero stati aggrediti propri tesserati da parte di tesserati della società ospitante e degli steward: l'arbitro ha precisato che tale evento non è stato osservato ne da lui ne dai suoi assistenti poiché in quei frangenti erano all'interno del loro spogliatoio con la porta chiusa; 10) l'arbitro ed un assistente hanno riferito che dopo il termine della gara, mentre la terna era nello spogliatoio con porta chiusa, tesserati riferibili al MANFREDONIA CALCIO colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio pronunciando all'indirizzo della terna espressioni ingiuriose e minacciose; 11) il direttore di gara ha precisato che la propria direzione non è stata alterata in alcun modo dai comportamenti assunti dagli addetti alla sicurezza e dai tesserati della LIBERTAS e di aver adottato decisioni serenamente durante tutta la partita senza alcuna influenza esterna. Tanto premesso DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD MANFREDONIA CALCIO e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore della LIBERTAS; 3) di comminare alla società ASD MANFREDONIA CALCIO l'ammenda di Euro 300,00; 4) di comminare alla società ASD LIBERTAS la sanzione della squalifica di campo per n. 2 giornate con effetto immediato ed obbligo di giocare tali gare a porte chiuse ed in campo neutro; 5) di comminare alla società ASD LIBERTAS l'ammenda di euro 1000,00.
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