COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 21 marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POLISPORTIVA OTTAVA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 28.02.2013. Gara Maristella / Ottava del 24.02.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 21 marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POLISPORTIVA OTTAVA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 28.02.2013. Gara Maristella / Ottava del 24.02.2013. La Società Polisportiva Ottava ha presentato rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale è stata deliberata la ripetizione della gara di cui in epigrafe, sospesa dall’arbitro al 14’ del 2° tempo dopo che un giocatore della panchina della Società Maristella, espulso per avere proferito ingiurie nei suoi confronti, si era rifiutato di abbandonare il campo, continuando a sostare nei pressi della panchina stessa, anche perché sollecitato a tale comportamento irriguardoso dal suo allenatore, che contestava con atteggiamento aggressivo la decisione dell’arbitro. Il Giudice Sportivo ha motivato tale decisione asserendo che, non essendo stato riferito nel referto arbitrale alcun atto di violenza né da parte di giocatori né da parte di spettatori, non sussistessero le condizioni previste dall’art. 64 N.O.I.F. che autorizzano il direttore di gara a interrompere una partita. La Società reclamante chiede la vittoria a tavolino per 3 - 0 o, in subordine, la conferma del risultato di 2 - 0 conseguito sul campo al momento dell’interruzione della gara, evidenziando che è stato in particolare l’atteggiamento di sfida dell’allenatore del Maristella nei confronti dell’arbitro che ha determinato quest’ultimo a decretare la fine della gara. La Società Maristella, nelle controdeduzioni inviate a questa Commissione, si oppone al reclamo, chiedendo la conferma della delibera del Giudice Sportivo. La Commissione, letti gli atti del procedimento, ritiene di dover accogliere il reclamo. L’art. 64 delle N.O.I.F., contrariamente a quanto asserisce il Giudice Sportivo, non richiede necessariamente la consumazione di atti di violenza per legittimare l’interruzione di una gara da parte dell’arbitro; è sufficiente che “si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio”; e nel caso concreto non si può negare che il rifiuto di un giocatore espulso di abbandonare il campo grazie all’istigazione del suo allenatore, che per di più si rivolgeva al direttore di gara con espressioni irriguardose e provocatorie, debba essere considerata una situazione tale da compromettere una tranquilla e serena direzione dell’incontro. Una diversa decisione finirebbe per legittimare qualunque comportamento ostruzionistico di una squadra,che nel corso della gara si trovi in svantaggio, al fine di provocare l’interruzione della partita. La Commissione ritiene quindi che nella vicenda in esame sussistano gli estremi di cui all’art. 17 comma 1 del C.G.S., secondo cui “la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole”. La Commissione pertanto, in accoglimento del reclamo, riformando la decisione del Giudice Sportivo DELIBERA di disporre la punizione della perdita della gara per 0-3 a carico della S.S. Maristella Calcio e DISPONE la restituzione della tassa.
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