COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 21 marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO SAN SPERATE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 07.03.2013. Gara San Sperate / Gonnosfanadiga del 03.03.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 21 marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO SAN SPERATE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 07.03.2013. Gara San Sperate / Gonnosfanadiga del 03.03.2013. La società San Sperate ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, sono state inflitte alla società stessa la sanzione della perdita della partita con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di Euro 250,00, ed inoltre sono stati squalificati il calciatore Mura Stefano per quattro gare, e i calciatori Varsi Emiliano, Schirru Roberto e Frau Mattia per tre gare, ed inibito fino al 06.04.2013 il dirigente Atzori Carlo. La sanzione della perdita della gara a tavolino è stata inflitta perché al 47° minuto del secondo tempo, a seguito dell’espulsione del giocatore del San Sperate Varsi Emiliano, veniva meno il numero minimo di giocatori di detta squadra e l’arbitro decideva pertanto di decretare la fine anticipata della gara. La sanzione dell’ammenda è stata inflitta in quanto nel secondo tempo numerosi tifosi del San Sperate e gran parte dei calciatori della squadra manifestavano l’intenzione di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi soltanto grazie ai giocatori del Gonnosfanadiga e a due tesserati del San Sperate che creavano un cordone di sicurezza, e poi lanciavano verso il medesimo delle borracce senza colpirlo e lo insultavano e minacciavano. Il Mura è stato squalificato per quattro gare per avere dato una gomitata ad un avversario all’altezza della bocca e per avere poi minacciato ed ingiuriato il direttore di gara all’atto dell’espulsione; lo Schirru e il Frau per tre gare per avere insultato l’arbitro dalla panchina; il Varsi, capitano della squadra, per tre gare per essersi rifiutato di aprire i cancelli per fare entrare in campo i Carabinieri ed avere nel contempo ingiuriato e minacciato il direttore di gara. La Società reclamante eccepisce l’errore tecnico dell’arbitro per avere espulso il Varsi oltre il 50° minuto del secondo tempo, pertanto a gara già terminata, ed esclude che siano state pronunciate nei suoi confronti da parte di taluno parole ingiuriose o minacciose. La Commissione rileva innanzitutto che è inammissibile, ai sensi dell’articolo 45 comma 3° lett.d), il reclamo in ordine all’inibizione del dirigente Atzori, in quanto non superiore ad un mese. Per quanto attiene agli altri provvedimenti, la Commissione ritiene che debba essere rigettato il reclamo relativo alla sanzione della perdita della gara, in quanto dal rapporto arbitrale e dal suo supplemento si rileva, senza ombra di dubbio, che è venuto meno il numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento quando la partita era ancora in corso. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, la Commissione valuta invece sproporzionata l’ammenda di Euro 250,00, in relazione al reale accadimento dei fatti, tenuto conto che nessun atto di violenza nei confronti dell’arbitro è stato realizzato; valuta equa l’ammenda di Euro 150,00. In ordine alle squalifiche, la Commissione ritiene di dover confermare quella di quattro gare per il Mura e quella di tre gare per il Varsi, mentre, invece per lo Schirru e il Frau, ritiene di doverla ridurre da tre a due gare, considerato che il loro comportamento è consistito solo nella pronuncia di parole ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro. La Commissione, pertanto DELIBERA: - di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine all’inibizione del dirigente Atzori Carlo; - di ridurre l’ammenda inflitta alla Società Calcio San Sperate da Euro 250,00 a Euro 150,00; - di ridurre da tre a due gare le squalifiche inflitte ai calciatori Schirru Roberto e Frau Mattia; - di confermare nel resto. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it