COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 21 marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D ACQUACADDA NUXIS (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 07.03.2013. Gara Audax Capoterra / Acquacadda Nuxis del 03.03.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 21 marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D ACQUACADDA NUXIS (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 07.03.2013. Gara Audax Capoterra / Acquacadda Nuxis del 03.03.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la società Acuqacadda Nuxis ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale i calciatori Caddeo, Ciccu, Dessì, Gambula, Marongiu e Tatti sono stati squalificati per tre gare, tutti per comportamenti ingiuriosi nei confronti del direttore di gara ed il solo Dessì per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. La ricorrente, nei motivi del gravame, chiede la riduzione delle squalifiche siccome infondate e comunque eccessive. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue: Preliminarmente, giova evidenziare che l’art. 19, comma 4, lett. a), stabilisce la sanzione minima di due giornate di squalifica per chi pone in essere un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro; mentre l’art. 19, comma 4, lett b), prevede la sanzione minima di tre gare per il calciatore che pone in essere una condotta violenta nei confronti di altro giocatore. Si precisa inoltre che è meritevole di maggiore censura la condotta posta in essere dal capitano, attesa la sua veste di esempio e guida che deve rappresentare per i compagni nel corso della gara. Orbene, nell’evidenziare che dalla disanima del referto di gara emerge una rappresentazione dei fatti chiara, dettagliata e specifica, che non permette di dubitare in ordine agli assunti dell’arbitro, né i motivi addotti dal ricorrente ne inficiano la credibilità, occorre però fare delle differenziazioni. La squalifica dei calciatori Caddeo e Marongiu, poiché connotata da ingiurie seppure reiterate, in un unico contesto temporale, possono essere punite nel minimo della sanzione prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, di talchè vanno diminuite a due gare. Va invece confermata la squalifica del Ciccu siccome capitano. Alla stessa stregua va pienamente confermata la squalifica nei confronti dei giocatori Tatti e Gambula, giacchè le condotte ingiuriose venivano ripetute anche a fine gara, colorando di reiterazione ed ingiuria due distinti contesti temporali della gara. Parimenti va confermata la squalifica nei confronti del giocatore Dessì, poiché per la condotta violenta verso altri calciatori il minimo è di tre gare di squalifica. Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica a due gare per i calciatori Caddeo e Marongiu, mentre conferma nel resto. Dispone altresì la restituzione della tassa del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it