COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 67/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.P.D. LEONFORTESE ANTONINO PARANO (Dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento n. 67/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
A.P.D. LEONFORTESE
ANTONINO PARANO (Dirigente accompagnatore all'epoca dei fatti)
La Procura Federale, con nota 1281pf10-11/GS/reg del 18 gennaio 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Sig. Antonino Parano della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. La Società ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al predetto dirigente.
Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, sono comparse, e hanno fatto pervenire documenti a loro discarico.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi due a carico del Sig. Antonino Parano e della sanzione dell'ammenda di € 700,00 a carico della Società.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione di n° 2 gare di campionato regionale di promozione 2011/2012 meglio indicate in deferimento, utilizzava quale tecnico un soggetto non tesserato, tale sig. Vincenzo Batticiotto; Il Sig. Antonino Parano, quale dirigente accompagnatore, sottoscriveva colpevolmente le distinte di gara, così attestando la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento del tecnico predetto.
Le sanzioni seguono come in dispositivo in misura contenuta, tenuto conto che la società deferita aveva proposto in data 26 gennaio 2012 il tesseramento del tecnico Sig. Vincenzo Batticiotto, poi respinto con nota 25 febbraio 2012 a causa della presenza di altro tecnico poi risultato dimissionario.
P.Q.M.
Dispone applicarsi:
Al Sig. Antonino Parano, dirigente all'epoca dei fatti della A.P.D. Leonfortese la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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