COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 145/A SPORTING CATENANUOVA (CT) avverso inibizione sino al 31/03/2013 del dirigente sig. Castelli Giuseppe – gara 1^ Categoria F) Junior Ramacca/Sporting Catenanuova del 03/03/2013 – C.U. 383 LND del 7/03/2013 La società Sporting Catenanuova ha inoltrato rituale appello avverso il provvedimento in epigrafe sostenendo che il referto dell’arbitro non sia veritiero in relazione al comportamento del dirigente sanzionato.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 145/A
SPORTING CATENANUOVA (CT) avverso inibizione sino al 31/03/2013 del dirigente sig. Castelli Giuseppe – gara 1^ Categoria F) Junior Ramacca/Sporting Catenanuova del 03/03/2013 - C.U. 383 LND del 7/03/2013
La società Sporting Catenanuova ha inoltrato rituale appello avverso il provvedimento in epigrafe sostenendo che il referto dell’arbitro non sia veritiero in relazione al comportamento del dirigente sanzionato.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che la sanzione applicata a carico dell’allenatore Sig. Castelli Giuseppe non è impugnabile in alcuna sede ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., perché inferiore ad un mese.
P.Q.M.
Dichiara non ammissibile il ricorso inoltrato e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00.
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