COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 149/A A.S.D. FINALE (PA), avverso squalifica per 5 gare calciatore Enrico Culotta – Gara Allievi Provinciali girone D Cefalù Calcio/Finale del 02/03/2013 – C.U. n° 41 del 07/03/2013 della Delegazione Provinciale di Palermo
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 149/A
A.S.D. FINALE (PA), avverso squalifica per 5 gare calciatore Enrico Culotta - Gara Allievi Provinciali girone D Cefalù Calcio/Finale del 02/03/2013 - C.U. n° 41 del 07/03/2013 della Delegazione Provinciale di Palermo
La A.S.D. Finale, in persona del suo Presidente pro tempore, propone appello avverso la decisione in epigrafe riportata, sostenendo, qui in sintesi, che il calciatore sig. Culotta, capitano della squadra, è intervenuto per sedare gli animi e solo fortuitamente, spintonato da un avversario, ha perso l’equilibrio rovinando addosso all’arbitro. Per quanto esposto la società appellante chiede che la sanzione disciplinare venga ridotta in termini più equi.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tali atti ufficiali l’arbitro narra che il calciatore sig. Enrico Culotta, portiere e capitano del Finale, dopo il fischio di fine gara “correndo e protestando dalla sua area di porta arrivava sino a me che, posizionato in prossimità dell’altra area di porta, non avevo da poco convalidato un gol che lui, dalla sua posizione originaria, asseriva aver visto varcare la linea di porta.” Aggiunge poi l’arbitro che il Culotta “dalle proteste verbali passava a spintonarmi e mi offendeva”.
Posto quanto sopra si rileva che l’appello non merita accoglimento. Dalla lettura degli atti non emerge infatti alcuna involontarietà e, di contro, appare ingiustificatamente esagerata la prolungata reazione del sig. Culotta ad un provvedimento di esclusiva competenza del direttore di gara. La sanzione appare inoltre congrua, trattandosi di comportamento di particolare gravità ai sensi dell’art. 19 lettera e) del C.G.S., aggravato dalla funzione di capitano della squadra dal predetto svolta.
P.Q.M.
Rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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