COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.150/A A.S.D. PARMONVAL (PA) avverso squalifica per tre gare calciatore Bennardo Rosario – gara Campionato Eccellenza Gir. “A” Parmonval/Folgore del 02/03/2013 – C.U. 383 del 07/03/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.150/A A.S.D. PARMONVAL (PA) avverso squalifica per tre gare calciatore Bennardo Rosario - gara Campionato Eccellenza Gir. "A" Parmonval/Folgore del 02/03/2013 - C.U. 383 del 07/03/2013. Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Parmonval, in persona del suo rappresentante pro tempore, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo che la stessa risulta sproporzionata in relazione a quanto effettivamente accaduto. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e degli altri ufficiali di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del rapporto di gara si evince che il calciatore in questione ha posto in essere una condotta gravemente scorretta nei confronti di un avversario e, tenuto conto che detto comportamento si è svolto in unico contesto e senza che abbia determinato conseguenze nei confronti dell'avversario, si ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Bennardo Rosario in due gare. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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