COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.154/A A.S.D. ATLETICO TRAPPETO (PA) Avverso le squalifiche: per nove gare calciatore Donato Fabio; per otto gare calciatore Geraci Vittorio; per sei gare calciatori Palazzolo Gaetano e Russo Giuseppe nonché avverso la sanzione dell’ammenda di € 150,00 – Gara Campionato 2^ Cat. Girone “A” Ezio Roma/Atletico Trappeto del 10/03/2013 – C.U. n.398 del 14.3.2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.154/A A.S.D. ATLETICO TRAPPETO (PA) Avverso le squalifiche: per nove gare calciatore Donato Fabio; per otto gare calciatore Geraci Vittorio; per sei gare calciatori Palazzolo Gaetano e Russo Giuseppe nonché avverso la sanzione dell'ammenda di € 150,00 - Gara Campionato 2^ Cat. Girone "A" Ezio Roma/Atletico Trappeto del 10/03/2013 - C.U. n.398 del 14.3.2013. Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Atletico Trappeto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le sanzioni in epigrafe. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione risulta inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6) e 36 comma 2) C.G.S. in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione. La reclamante si limita infatti a chiedere la sospensione delle squalifiche per tutti i giocatori e l'azzeramento della multa, solo sostenendo che i primi non hanno commesso nulla e che la società non aveva sostenitori al seguito. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo. Dispone, conseguentemente, l'addebito della tassa reclamo (€130,00) non versata.
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