COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 129 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 45 del 21.02.2013 Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Lucignano avverso l’ammenda di € 800,00 comminata dal G.S.T..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 129 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 45 del 21.02.2013 Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Lucignano avverso l’ammenda di € 800,00 comminata dal G.S.T.. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. in data 06 marzo 2013, l’U.S.D. Lucignano impugna l’ammenda di € 800,00 inflittale dal G.S.T. per i seguenti motivi: “per contegno offensivo e minaccioso verso il D.g. e gli organi federali. Recidiva. Per aver rivolto ad un calciatore avversario frasi di discriminazione razziale”. Preliminarmente la società precisa che il reclamo è finalizzato a confutare in parte la veridicità dei fatti avvenuti nel corso della gara Lucignano – Talla, disputata il 17.02.2012 e valevole per il campionato di prima categoria, così come riportati dal Direttore di gara e dal Commissario di campo, intendendo porre al vaglio dell’Organo giudicante una serie di circostanze attenuanti allo scopo di ottenere una riduzione della sanzione. Al riguardo la società mette in rilievo il particolare stato emotivo che ha animato la gara sopraindicata (scontro al vertice), sia per i calciatori che per le tifoserie, tant’è vero che si è registrata un numerosissima partecipazione di pubblico sugli spalti. La società non esclude che alcune frasi non consone siano state pronunciate dai sostenitori presenti sulle tribune, rilevando come non vi sia l’assoluta certezza che le frasi oggetto di contestazione siano state pronunciate dalla tifoseria di casa, in quanto l’impianto sportivo non offre una divisione delle tifoserie che permetterebbe la corretta individuazione della provenienza delle offese e delle minacce profferite nel corso della gara nei confronti del Direttore di gara. Per quanto riguarda le frasi rivolte al portiere della squadra avversaria, la reclamante rileva come nel rapporto di gara non vi sia alcun elemento dal quale possa desumersi un comportamento razzista del pubblico di casa, e che la contestazione mossa dal Commissario di campo è probabilmente frutto di erronea percezione, avendo quest’ultimo stazionato durante l’arco della gara all’interno della zona vietata al pubblico dalla parte opposta agli spalti. La società contesta inoltre di essere stata in precedenza accusata di aver apostrofato con frasi razziste giocatori di altre squadre, evidenziando che la mole di pubblico accorso non avrebbe in ogni caso permesso di poter controllare e intervenire capillarmente sugli spalti per calmare gli animi dei tifosi. Per tutte queste ragioni la società chiede una riduzione dell’entità della sanzione impugnata, ritenendola eccessiva soprattutto se bilanciata al concreto esperimento dei poteri di controllo e di prevenzione che le società della categoria di appartenenza possono effettuare sul pubblico presente sugli spalti. La Commissione, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento impugnato e di valutare la congruità della sanzione comminata, alla luce delle circostanze emerse in corso di causa, delibera quanto segue. Il reclamo è immeritevole di accoglimento. Sotto il primo dei due profili sopracitati, la legittimità della sanzione viene confermata dagli atti arbitrali e, per quanto riguardo il comportamento discriminatorio, dal rapporto del Commissario di campo. Entrambi i rapporti contengono elementi e circostanze univoche e non contraddittorie che consentono di poter cristallizzare una determinata situazione di fatto. Gli elementi e le circostanze acquisite con l’istruttoria di causa e, in particolare, dai supplementi di rapporto richiesti dalla Commissione ai fini istruttori, confermano incontestabilmente l’aver i sostenitori del Lucignano offeso e minacciato l’arbitro - durante tutto l’arco della gara, le espressioni ingiuriose profferite nei confronti degli organi federali e, infine, le frasi di chiaro stampo discriminatorio profferite all’indirizzo del portiere della squadra avversaria. Dalle risultanze istruttorie emerge la provenienza delle stesse dalla tifoseria locale, avendo l’arbitro precisato di aver individuato i soggetti responsabili nei tifosi della squadra del Lucignano, in quanto gli stessi incitavano e sostenevano solo le azioni di giuoco della squadra locale, protestando ad ogni decisione avversa. Del pari, emerge la responsabilità della tifoseria della reclamante per le espressioni di stampo razzista pronunciate all’indirizzo del portiere della squadra avversaria (di pelle nera), in quanto confermate dal Commissario di campo con il supplemento di rapporto (il cui contenuto nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori acquista carattere di fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 2 n. 1), il quale ha espressamente indicato le frasi (‘cannibale’ e ‘negro di merda’) profferite all’indirizzo del portiere della squadra avversaria da parte del gruppo più esagitato dei tifosi del Lucignano. La versione dei fatti fornita dall’arbitro nei rapporti di gara, unitamente alla descrizione degli accadimenti effettuata dal Commissario di campo, completa l’indagine, non generando nel Giudicante quel ragionevole dubbio sulla ricostruzione fattuale tale da pregiudicare il valore privilegiato proprio degli atti ufficiali. In buona sostanza, in assenza di elementi contraddittori non vi è ragione per non ritenere vero quanto affermato dal D.g. e dal Commissario di campo in sede di refertazione, non riscontrando neppure un ragionevole dubbio sulla dinamica dei fatti contestati. Passando al giudizio di congruità, il Collegio rileva che l’entità della sanzione appare in linea con i criteri seguiti e applicati da quest’Organo giudicante nelle fattispecie in esame, tenuto conto sia della recidiva per contegno offensivo e minaccioso nei confronti del D.g.(v. C.U. n. 27 del 08.11.2012), che del comportamento discriminatorio, per il quale vige il disposto di cui all’art. 11, comma 3, a mente del quale “le società.....sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l'ammenda.....da € 500,00 ad € 20.000,00..”, non potendo acquisire portata attenuante le circostanze evidenziate dalla reclamante, poiché palesemente in conflitto con gli obblighi da essa stessa accettati e su di essa gravanti in tema di ordine pubblico e in ragione del principio cardine del sistema di giustizia sportiva della c.d. responsabilità oggettiva. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla società Lucignano, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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