COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 130 Stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dal G.S. Terontola ASD avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Bianconi Alberto fino al 28.04.2013. C.U. N° 48 del 28.2.2013

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 130 Stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dal G.S. Terontola ASD avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Bianconi Alberto fino al 28.04.2013. C.U. N° 48 del 28.2.2013 Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Alberto Bianconi poichè a fine gara con la propria spalla toccava quella del D.G. senza peraltro provocare alcuna conseguenza, e accompagnava tale gesto con frase ironica. Con tempestivo reclamo, abbondante di descrizioni e dettagli non sempre conferenti, la società Terontola impugna il provvedimento del G.S.. In sintesi, la società richiede una riduzione della sanzione inflitta per mancanza di aggressività nei confronti del D.G., e asserisce, in buona sostanza, esser stata male interpretata la dinamica degli eventi. Il Direttore di Gara, nel supplemento richiesto da questo Collegio ai fini istruttori, precisa che il calciatore gli si avvicinava fino a toccarlo spalla con spalla, e che “si è trattato di un semplice contatto, assolutamente non violento e senza alcun intento lesivo”, evidenziando l’agitazione e le vivaci proteste del calciatore. Il reclamo merita accoglimento. Quanto evidenziato dal D.G. nel supplemento di rapporto, ridimensiona notevolmente l’accaduto già sinteticamente descritto negli atti di gara. La sanzione inflitta dal primo Giudice, che non aveva a disposizione e quindi non poteva conoscere quanto oggi in possesso di questa Commissione, può quindi essere rivisitata, in base a criteri di equità, rapportandola a quanto effettivamente accaduto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica del sig. Bianconi Alberto a un mese. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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