COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 121 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.G.D. Massa Marittima avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Grosseto ha respinto il reclamo della medesima Società avverso l’omologa dell’esito della gara Massa Marittima – Montorgiali disputata in data 13 gennaio 2013 nell’ambito del campionato di 3^ categoria. (C.U. n. 38/2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
121 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.G.D. Massa Marittima avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Grosseto ha respinto il reclamo della medesima Società avverso l’omologa dell’esito della gara Massa Marittima – Montorgiali disputata in data 13 gennaio 2013 nell’ambito del campionato di 3^ categoria.
(C.U. n. 38/2013).
L’A.G.D. Massa Marittima impugnava, in data 16 gennaio 2013 il provvedimento di omologa del risultato della gara disputata, in data 13 gennaio c.a., avverso la squadra dell’A.S.D. Montorgiali, valida per il campionato di III categoria.
Motivava la doglianza con l’affermazione che alla gara de quo aveva partecipato, nelle fila della Società avversaria, il calciatore Lenzi Cristian in posizione irregolare, ex art. 21 N.O.I.F., perché al contempo tesserato, in qualità di Dirigente (allenatore), per l’A.S.D. Libero Sport Punta Ala F.C..
A tale reclamo si opponeva la Società Montorgiali la quale affermava, recando nel contesto della memoria anche la dichiarazione sottoscritta dal Lenzi nello stesso senso, che il calciatore non è stato mai tesserato per la Società Libero Sport con la qualifica di dirigente o consigliere.
Il medesimo calciatore disconosceva altresì nell’occasione anche la firma che risultava apposta sull’organigramma che la Società Libero Sport ha depositato presso il C.R.T. in data 11 agosto 2012.
Il G.S.T:, accertata per tabulas la fondatezza delle affermazioni della Società resistente, respingeva il reclamo dell’A.G.D. Massa Marittima, confermando il risultato acquisito sul campo e, per l’effetto, disponeva l’invio degli atti alla Procura Federale chiedendo accertamenti sulla regolarità degli atti concernenti la posizione del calciatore Lenzi Cristian in qualità di dirigente.
Questo provvedimento viene impugnato, con tempestivo e rituale reclamo, dall’A.G.D. Massa Marittima la quale, ribadendo le medesime argomentazioni svolte in prime cure, e lamentando di non aver ricevuto, per conoscenza, le controdeduzioni svolte dalla Società avversaria in quella sede, conferma la richiesta dell’applicazione della sanzione della perdita sportiva della gara a carico della Società Montorgiali.
Controdeduce la A.S.D. Montorgiali ribadendo quanto già argomentato in primo grado.
Il reclamo non può essere accolto.
Infatti la C.D.T., esaminati gli atti, ha rilevato quanto segue.
Il calciatore Lenzi Cristian viene tesserato, quale calciatore, per la Società S.S.D. Cinigiano in data 17 settembre 2010.
In data 1 luglio 2012 appare, nella documentazione ufficiale del C.R.T., tesserato, con la qualifica di Consigliere, per la Società A.S.D. Libero Sport Punta Ala F.C.: tale tesseramento è nullo e comunque privo di qualsiasi efficacia stante lo status di calciatore.
Infatti l’articolo 21, c. 4, delle N.O.I.F. è assolutamente preciso e perentorio nella sua formulazione: “I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.”
In conseguenza di ciò il Lenzi conserva lo status acquisito con l’unico tesseramento valido, ovvero di calciatore tesserato per la S.S.D. Cinigiano.
In data 17/09/2012, in assenza di qualsiasi obbligo di svincolo, il Lenzi viene tesserato, quale calciatore dall’A.S.D. Libero Sport Punta Ala F.C:, per essere successivamente (7/12/2012) trasferito, sempre come calciatore, all’A.S.D. Montorgiali, con la quale ha disputato la gara contestata in costanza, quindi, di regolare tesseramento.
L’esame degli atti così effettuato conduce la C.D.T. a condividere con il G.S.T. la necessità di porre in essere, tramite la Procura Federale, i necessari accertamenti stante la diversità della firma apposta sull’organigramma dell’A.S.D. Libero Sport Punta Ala F.C., con quelle apposte sulle due liste di trasferimento.
P.Q M.
la C.D.T. Toscana respinge il reclamo ritenendo la decisione del G.S.T. di Grosseto del tutto immune da censure. Dispone l’acquisizione della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 121 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.G.D. Massa Marittima avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Grosseto ha respinto il reclamo della medesima Società avverso l’omologa dell’esito della gara Massa Marittima – Montorgiali disputata in data 13 gennaio 2013 nell’ambito del campionato di 3^ categoria. (C.U. n. 38/2013)."