COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 139 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo G.S. Livorno Nord Pontino Avverso La Inibizione Del Dirigente Matarazzo Mariano Fino Al 1112013 (C.U. N° 49 Del 132013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 139 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo G.S. Livorno Nord Pontino Avverso La Inibizione Del Dirigente Matarazzo Mariano Fino Al 1112013 (C.U. N° 49 Del 132013) Propone rituale reclamo il G.S. Livorno Nord Pontino avverso il provvedimento in oggetto, comminato dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per aver colpito più volte un calciatore avversario avvalendosi della bandierina da assistente” La società reclamante, nel chiedere un ridimensionamento della sanzione con breve reclamo, contesta la decisione, ipotizzando che il D.G. abbia equivocato le intenzioni del dirigente inibito, il quale sarebbe entrato sul terreno di gioco, con in mano la bandierina, per sedare una rissa scoppiata tra i calciatori e non per colpire chicchessia. A tal proposito fa presente che, nella concitazione, il giocatore colpito in faccia dalla bandierina sarebbe stato un calciatore dello stesso Livorno Nord Pontino, a riprova delle intenzioni non violente del Matarazzo nei confronti degli avversari. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’arbitro nel supplemento conferma quanto già oggetto del primo rapporto. Invero dal rapporto arbitrale, emerge come il Matarazzo, seppure, forse, animato da buone intenzioni, sia intervenuto per sedare una rissa, ma, brandendo la bandierina, abbia più volte colpito un giocatore. Non è dato sapere se il calciatore colpito appartenesse alla società reclamante o alla compagine avversaria, tuttavia la circostanza appare irrilevante. Infatti anche se, come ammette la società reclamante, i colpi con la bandierina hanno di fatto colpito un giocatore della stessa società di appartenenza del Matarazzo, ciò non esime il medesimo da comportamenti consoni alla sua qualifica di dirigente. L’aver usato la bandierina come oggetto atto ad offendere e ledere, è circostanza estremamente grave e potenzialmente molto pericolosa, a nulla rilevando se il soggetto leso e colpito sia un avversario o un proprio giocatore. La sanzione comminata appare congrua considerata la gravità del comportamento. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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