COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 118 Stagione Sportiva 2012/2013 Gara Affrico – S.M. Cattolica Virtus (2-2) del 9/2/13 Campionato Allievi B. In C.U. n.32 Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 118 Stagione Sportiva 2012/2013 Gara Affrico – S.M. Cattolica Virtus (2-2) del 9/2/13 Campionato Allievi B. In C.U. n.32 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Affrico avverso la squalifica fino al 15/5/2013 inflitta al calciatore Piro Davide il quale “a fine gara teneva contegno irriguardoso nei confronti del D.G. e lo spingeva lievemente 2 volte con il gomito. Sanzione aggravata poiché capitano”. La società non nega i fatti, tuttavia cerca di attenuarne la dimensione facendo leva sulla delusione per una gara pareggiata negli ultimi secondi da parte dell’avversario e dalla situazione emozionale propria di quei momenti. Rileva che essendo il Piro il capitano della squadra si è sentito in dovere di rivolgersi all’arbitro per chiedere una continuazione della partita. La reclamante elogia il comportamento tenuto dal calciatore nell’arco della sua militanza sportiva evidenziando che lo stesso ha fatto parte della rappresentativa provinciale nel 2011 e che sanzionandolo così gravemente si potrebbe compromettere seriamente la sua attività sportiva. Nega le offese. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in prime cure sottolineando la non violenza del gesto del Piro nei suoi confronti. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. Il gravame potrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto sprovvisto di conclusioni. Tuttavia, dal testo si evince presumibilmente che la società ha proposto il gravame al fine di una revisio prioris instantiae ritenendo il proprio tesserato non colpevole dei fatti ascritti. In primo luogo il Collegio rileva che nessun addebito è stato mosso al calciatore Piro in merito ad offese verso l’arbitro perchè l’imputazione è quella di un contegno irriguardoso oltre al fatto di avere spinto, sia pure in maniera non violenta, l’arbitro. La non violenza del gesto ha senza dubbio determinato una sanzione ben minore rispetto a quella che sarebbe stata inflitta in caso contrario, tuttavia la qualifica di capitano aggrava la posizione del Piro in quanto, proprio per l’onere della relativa fascia, tale soggetto si deve rivolgere all’arbitro nei modi più cauti e moderati possibili al fine di dare l’esempio agli altri compagni di squadra. Nel caso di specie, invece, si è assistito al fenomeno opposto. Di alcun pregio infine possono essere considerate le attenuanti ricercate nella carriera sportiva del tesserato così come una particolare clemenza in virtù di una possibile compromissione della carriera sportiva del Piro. Infatti, proprio per la giovane età del calciatore e per il suo ruolo istituzionale rivestito in campo, la squalifica potrà essere foriera di riflessione in ordine al comportamento da tenere in futuro. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione il Collegio concorda con la valutazione posta in essere dal G.S. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it