COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 15.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SF CASTIGLIONE DEL LAGO ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA SF. CASTIGLIONE DEL LAGO-ANGELANA DISPUTATA A SAN FATUCCHIO IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE LUCHERONI ALBERTO FINO AL 18/04/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 15.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SF CASTIGLIONE DEL LAGO ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA SF. CASTIGLIONE DEL LAGO-ANGELANA DISPUTATA A SAN FATUCCHIO IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE LUCHERONI ALBERTO FINO AL 18/04/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.03.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società SF Castiglione del Lago ASD chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione ed in via subordinata la sua riduzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara in sede di audizione ha confermato integralmente il referto, precisando che in occasione dell’espulsione dell’allenatore Lucheroni Alberto è stata determinata da vibranti proteste con ingresso in campo non autorizzato da parte del medesimo. Al termine della partita il Lucheroni ha reiterato il comportamento protestatario pronunciando anche parole offensive ed impedendo per circa un minuto all’arbitro di entrare nello spogliatoio, posizionandosi con il corpo in corrispondenza della porta. Alla luce di quanto precede e dalle puntuali dichiarazioni rese dall’arbitro la decisione del G.S. appare congrua e meritevole di conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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