COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 15.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SANTA SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – S.SABINA DISPUTATA A CERBARA IL 24.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIANNONI LEONARDO PER SEI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 15.03.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SANTA SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
CERBARA – S.SABINA DISPUTATA A CERBARA IL 24.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DEL 27.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA
AL CALCIATORE GIANNONI LEONARDO PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.03.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Santa Sabina chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Direttore di gara in sede di audizione ha confermato il referto, precisando che in occasione
dell’espulsione notificata al calciatore Giannoni Leonardo, quest’ultimo si è avvicinato a lui
con fare chiaramente aggressivo senza entrare in contatto con l’arbitro anche grazie
all’intervento di alcuni compagni di squadra.
Alla luce di quanto precede questa Commissione ritiene che la squalifica inflitta dal G.S. al
calciatore Giannoni Leonardo possa essere ridotta a quattro giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S al calciatore
GIANNONI Leonardo a quattro giornate effettive di gara
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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