COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 22.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE A2 NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEVESE – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA A CITTA’ DELLA PIEVE IL 02.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE RAGNI LUCIANO FINO AL 30/06/2013.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 22.03.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE A2
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA PIEVESE – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA A CITTA’
DELLA PIEVE IL 02.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.03.2013,
PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE RAGNI
LUCIANO FINO AL 30/06/2013.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.03.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società San Marco Juventina chiedendo la riduzione
della sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal’audizione dell’arbitro si è potuto ricostruire il comportamento tenuto dal dirigente
Ragni Luciano, reo di aver sgambettato e colpito un calciatore della squadra avversaria a
fine gara. Il fatto è di per se deprecabile e la squalifica inflitta dal G.S. appare equa e
commisurata ai fatti commessi.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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