COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 22.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.SABINA – VIRTUS SANGIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.SABINA – VIRTUS SANGIUSTINO DISPUTATA A SANTA SABINA IL 03.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE BARTOCCIONI ANDREA FINO ALL’11/04/2013; •ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE BIGOZZI MARCO FINO AL 30/05/2013.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 22.03.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALI “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.SABINA – VIRTUS SANGIUSTINO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA S.SABINA – VIRTUS SANGIUSTINO DISPUTATA A SANTA
SABINA IL 03.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N. 102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.03.2013, PUBBLICATA
IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
•ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE BARTOCCIONI ANDREA FINO
ALL’11/04/2013;
•ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE BIGOZZI MARCO FINO AL 30/05/2013.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.03.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società SSD Virtus S. Giustino chiedendo in via
principale l’annullamento della sanzione ed in via subordinata la sua riduzione. Era
presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal
medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere nei suoi
confronti da parte del Dirigente Bigozzi e dell’allenatore Bartoccioni.
Le sanzioni irrogate dal G.S. appaiono congrue rispetto ai fatti contestati e come tali
meritevoli di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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