F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.C. FORMIGINE A.S.D AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BULGARELLI MATTEO SEGUITO GARA FORMIGINE/REAL SPAL DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’A.C. FORMIGINE A.S.D AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BULGARELLI MATTEO SEGUITO GARA FORMIGINE/REAL SPAL DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)
La A.C. Formigine ha proposto ricorso avverso la decisione assunta, in merito alla gara Formigine/Real Spal del 27.1.2013, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la quale è stata inflitta al calciatore Bulgarelli Matteo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in quanto, espulso per somma di ammonizioni, al momento della notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara. Con il proposto ricorso la A.C. Formigine, pur non contestando la veridicità dei fatti riportati nel referto arbitrale e sottostanti l’impugnata decisione, ne chiede la revisione al fine di pervenire ad una sanzione diversa e meno afflittiva; in particolare, sostiene che, nonostante il sicuro disvalore, la frase rivolta, secondo il referto arbitrale, dal calciatore Bulgarelli al Direttore di gara (“Sei vergognoso, hai rovinato la partita, vergognati”) non rivestirebbe un tasso di gravità tale da giustificare la durata della squalifica inflitta. Il ricorso deve essere respinto in quanto la sanzione inflitta corrisponde al minimo edittale previsto dal Codice di Giustizia Sportiva e, in particolare, dall’articolo 19, commi 1 e 4 per l’ipotesi di somma di ammonizioni (1 giornata) e per il caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara (2 giornate). Tale, infatti, deve essere qualificata la valenza della frase
incriminata in quanto finalizzata ad offendere il Direttore di gara nella sua capacità di svolgere con appropriatezza il proprio ufficio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Formigine A.S.D. di Formigine (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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