F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FIVE MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. MOLFETTA/ITA DEL 5.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FIVE MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. MOLFETTA/ITA DEL 5.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013) La A.S.D. Five Molfetta impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 (di cui al Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013) con la quale, in relazione alla gara del 5 gennaio 2013 con la ITA Calandra, era stata inflitta la sanzione di € 750,00 in relazione ai fatti avvenuti durante il secondo tempo della partita e che avevano visto alcun sostenitori della squadra attingere l’arbitro con sputi e colpirlo con schiaffi alla schiena, nonché alla successiva invasione di campo durante la quale venivano rivolte ingiurie allo stesso arbitro. A sostegno della impugnazione la A.S.D. Five Molfetta deduceva che i fatti così come individuati dal Giudice Sportivo si erano svolti, in realtà, in maniera diversa. Più in particolare si sarebbe trattato di semplici vivaci proteste formulate da un gruppo di sostenitrici poste al di fuori del campo e ad una distanza di almeno tre metri. La reclamante aggiungeva che in passato il pubblico delle sostenitrici aveva sempre mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto ed, in ogni caso, era da escludere l’avvenuta invasione del campo considerato che alcune tifose si erano limitate ad entrare in campo a partita ormai conclusa senza rivolgere alcune ingiuria. Chiedevano pertanto l’annullamento della sanzione pecuniaria e, comunque, una sua congrua riduzione. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Il referto arbitrale, infatti, indica puntualmente i comportamenti che hanno determinato la sanzione ad opera del giudice sportivo e non presenta illogicità o contraddizioni. Si tratta come è noto di un documento di prova privilegiato che, in assenza di vizi logici, non può essere sindacato. D’altra parte la reclamante si limita a contestazioni generiche prive di ogni elemento di prova. Tuttavia, tenuto conto del complessivo svolgimento dei fatti, appare equo ridurre la sanzione a € 350,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Five Molfetta di Molfetta (Bari), riduce la sanzione dell’ammenda a € 350,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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