F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. FIVE MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. METTA LUIGI SEGUITO GARA A.S.D. MOLFETTA/ITA DEL 5.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. FIVE MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. METTA LUIGI SEGUITO GARA A.S.D. MOLFETTA/ITA DEL 5.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013) La A.S.D. Five Molfetta impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 (di cui al Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013) con la quale, in relazione alla gara del 5 gennaio 2013 con la ITA Calandra, era stata inflitta la sanzione della inibizione a svolgere attività fino al 30.6.2013 in relazione ai fatti avvenuti durante il secondo tempo della partita. In particolare la sanzione al Presidente discendeva dalla circostanza che il Presidente, allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, nell’abbandonare il terreno di giuoco scagliava a terra una bottiglia d’acqua in segno di protesta bagnando il terreno (così costringendo l’arbitro ad una sospensione di due minuti) e, successivamente, rientrava sul terreno strattonando un cronometrista ufficiale.. A sostegno della impugnazione la A.S.D. Five Molfetta deduceva che i fatti così come individuati dal Giudice Sportivo si erano svolti, in realtà, in maniera diversa. Più in particolare la bottiglia d’acqua non sarebbe stata scagliata per protesta ma sarebbe scivolata di mano dopo aver disinfettato una atleta, mentre il cronometrista non sarebbe mai stato strattonato.. La reclamante chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione a carico del presidente. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Il referto arbitrale, infatti, indica puntualmente i comportamenti che hanno determinato la sanzione ad opera del giudice sportivo e non presenta illogicità o contraddizioni. Si tratta come è noto di un documento di prova privilegiato che, in assenza di vizi logici, non può essere sindacato. D’altra parte la reclamante si limita a contestazioni generiche prive di ogni elemento di prova. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Five Molfetta di Molfetta (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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