F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. L’ACQUEDOTTO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHILELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA PRATO RINALDO/L’ACQUEDOTTO DEL 12.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.351 del 17.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO A.S.D. L’ACQUEDOTTO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHILELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA PRATO RINALDO/L’ACQUEDOTTO DEL 12.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.351 del 17.1.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata. La decisione veniva assunta per effetto dei comportamenti tenuti dal calciatore Alessandro Chilelli a seguito della gara Prato Rinaldo/L’Acquedotto del 12.1.2013, nel corso della quale, il calciatore, da quanto risulta testualmente dalla lettura del referto arbitrale, “al 14’33”……colpiva con un pugno alla schiena Rocchi Daniele, reo di un fallo appena compiuto…”, nonché “…si posizionava con il pubblico e non partecipava al saluto fair play in quanto tempestivamente bloccato dai dirigenti”. Ed effettivamente, la gravità del comportamento antisportivo posto in essere dal calciatore è tale da non poter tollerare giustificazione alcuna, non rivelandosi credibile la ricostruzione dei fatti come offerta dal reclamante che vorrebbe escludere l’intenzionalità dell’evento che invece si palesa più che volontario. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore sia adeguata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto C5 di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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