F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. NEDVED PAVEL AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.1.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/SAMPDORIA DEL 06.01.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff n. 121 del 07.01.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. NEDVED PAVEL AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.1.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/SAMPDORIA DEL 06.01.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff n. 121 del 07.01.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 121 del 07.01.2013, ha inflitto la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.1.2013 al reclamante. La sanzione dell’inibizione veniva inflitta perché al termine dell’incontro Juventus/Sampdoria disputato il 06.01.2013, il signor Nedved Pavel, Consigliere di Amministrazione della società Juventus F.C. S.p.A., durante il rientro negli spogliatoi, rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni insultanti. Avverso tale provvedimento il signor Nedved Pavel ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.1.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 21.1.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Nedved Pavel, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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