F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LODI FRANCESCO SEGUITO GARA CATANIA/TORINO DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 121 del 7.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LODI FRANCESCO SEGUITO GARA CATANIA/TORINO DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 121 del 7.1.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Catania/Torino, disputato in data 5.1.2013 e valevole per il campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Francesco Lodi la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per aver, “al 12° del primo tempo, colpito volontariamente un avversario con una violenta manata al collo”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Calcio Catania S.p.A., il quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata al calciatore Lodi, definendo il comportamento di quest’ultimo quale condotta scorretta, sanzionata con due giornate di squalifica dalla lett. “a” dell’art. 19, quarto comma e non come condotta violenta, così come stabilito dal Giudice Sportivo. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25.1.2013, è presente, per la Società, l’Avv. Cozzone, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, precisa come la condotta posta in essere dal Sig. Lodi, come, peraltro, espressamente indicato nel referto arbitrale, debba senz’altro essere considerata volontaria e violenta, con la conseguenza che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S, la sanzione erogata dal Giudice Sportivo deve essere ritenuta congrua. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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