F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/VERONA DEL 18.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 110 del 20.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/VERONA DEL 18.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 110 del 20.12.2012) La società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 110 del 20.12.2012, con il quale è stata inflitta alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 a seguito della gara Internazionale/Verona del 18 dicembre 2012 "per avere suoi sostenitori, al 26° e al 29° del secondo tempo, rivolto a due calciatori della squadra avversaria cori ingiuriosi costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e comma, 2 C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza". Con ampio e diffuso gravame la società Veronese si duole, sinteticamente di un’errata ricostruzione in fatto della vicenda da parte del Giudice Sportivo, della manifesta vessatorietà della sanzione irrogata nonché della mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 13 C.G.S. che avrebbe consentito di escludere la responsabilità oggettiva del club. Si sottolinea, infatti, che i sostenitori veronesi, in solo 2 occasioni, puntualmente refertate dal Collaboratore della Procura Federale, si sono lasciati andare a presunte discriminazioni razziali da ricondurre, invero, a colorite manifestazioni di critica verso atleti avversari; ciò sarebbe confermato sia dalla sporadicità degli episodi stessi che dall’assenza di reiterazione. Il Giudice Sportivo, inoltre, non avrebbe riconosciuto l’ulteriore circostanza attenuante di cui alla lett. c) dell’art. 13 C.G.S. al fine del riconoscimento dell’esimente. Invero, deduce la ricorrente, la società avrebbe posto in essere comportamenti attivi in relazione a protocolli di sicurezza e vigilanza ma che gli stessi sono stati oggettivamente limitati dalla circostanza di giocare in trasferta. Da ultimo richiama la meritoria attività di impegno quotidiano profuso in numerose iniziative volte a sensibilizzare la tifoseria sul tema della discriminazione razziale e del fair play di cui produce documentazione. Conclude quindi in via principale per l’annullamento della decisione gravata ed in subordine per la riduzione al minimo o secondo giustizia dell’ammenda inflitta. Il reclamo non può essere accolto e pertanto la sanzione inflitta deve essere senz’altro confermata. La Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara, in particolare del referto del Collaboratore della Procura Federale, che sul punto è molto chiaro, osserva che in due distinte occasioni (al 26° e 29° del secondo tempo) all’indirizzo dei calciatori Guarin e Duncan, venivano rivolti i tipici (ma deprecabili) ed inequivoci cori di intolleranza razziale cui non hanno fatto seguito comportamenti attivi della società così come previsto dall’ulteriore circostanza attenuante invocata. Pertanto pur apprezzando le diverse iniziative messe in campo e documentate, in via generale, da parte della ricorrente, nel caso di specie la Corte ritiene di non potersi discostare nel senso auspicato in gravame dalla decisione del Giudice Sportivo che ha fatto buon governo delle norme di riferimento. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it