F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VERONA/MODENA DEL 30.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 062 dell’8.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VERONA/MODENA DEL 30.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 062 dell’8.1.2013) La società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uffi. n. 62 dell'8.1.2013, con il quale è stata inflitta alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 a seguito della gara Verona/Modena del 30.12.2012 "per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, rivolto alla tifoseria di altra Società un coro insultante; entità della sanzione attenuata ex art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e n. 2. C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza". La Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara, rilevato che l'episodio refertato ed accaduto al 40' del secondo tempo, pur trattandosi di coro contenente la pronuncia di un epiteto ingiurioso, ha avuto carattere di estemporaneità, considerata inoltre la fattiva cooperazione svolta dalla società ospitante con le forze di polizia e l'intera organizzazione anche di risorse umane posta in essere dalla stessa società per prevenire quanto accaduto, accoglie in parte il ricorso in esame riducendo la sanzione dell'ammenda, in termini di congruità, da € 5.000,00 a € 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona, riduce la sanzione inflitta ad € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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