F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 INFLITTA AL CALC. BONANNO CONTI MARCO SEGUITO GARA FUTSAL ISOLA/TORRINO SPORTING CLUB C5 DEL 23.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.315 del 4.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 INFLITTA AL CALC. BONANNO CONTI MARCO SEGUITO GARA FUTSAL ISOLA/TORRINO SPORTING CLUB C5 DEL 23.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.315 del 4.1.2013)
La A.S.D. Futsal Isola in data 5.1.2013 ha inviato un preannuncio di reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2013 inflitta al calciatore Bonanno Conti Mauro a seguito gara con il Torrino Sporting Club C5 del 23.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 315 del 04.01.2013). Tale sanzione veniva inflitta perchè a fine gara, il Bonanno Conti Marco, rivolgeva frasi offensive ai calciatori della società avversaria. Successivamente mentre faceva rientro negli spogliatoi, colpiva alcuni di essi con calci e pugni dando luogo a un tafferuglio che coinvolgeva sostenitori di entrambe le società. Al preannuncio, peraltro, non è seguita la presentazione formale del ricorso con gli specifici motivi di doglianza, per cui, a norma dell’art. 33, comma 6, C.G.S., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Isola di Fiumicino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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