F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. GIOVANNI CAMPANELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.03.2013 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 17, COMMI 3 E 4, 35, COMMA 1, E 38, COMMI 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F. – (NOTA N. 2149/1136/PF 11/12SS/MG) – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 113 del 18.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. GIOVANNI CAMPANELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.03.2013 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 17, COMMI 3 E 4, 35, COMMA 1, E 38, COMMI 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F. – (NOTA N. 2149/1136/PF 11/12SS/MG) - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 113 del 18.12.2012) Con atto del 24 gennaio 2013 il sig. Giovanni Campanella, ha impugnato il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 113 del 18.12.2012) con la quale gli era stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 13.3.2013, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, per violazione dell’art. 1. C.G.S., in relazione agli artt. 17, commi 3 e 4, 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art. 38, comma 1, N.O.I.F.. A sostegno dell’impugnazione il Campanella deduceva di essere convinto della regolarità del suo tesseramento e di aver, pertanto, ritenuto in buona fede di trovarsi in posizione regolare. Il ricorso risulta tuttavia inammissibile in relazione alla mancata notificazione dell’impugnazione alla Procura Federale e ciò esime la Corte da ogni ulteriore valutazione nel merito delle circostanze dedotte Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Giovanni Campanella. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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