F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA A.S.D. SS LAZIO C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA LAZIO C5 FEMMINILE/WOMAN NAPOLI C5 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 402 del 01.02.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA A.S.D. SS LAZIO C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA LAZIO C5 FEMMINILE/WOMAN NAPOLI C5 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 402 del 01.02.2013) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 402 in data 1.2.2013) ha inflitto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara del Campionato Serie A Femminile Girone B, prevista per domenica 20.1.2013 ore 16 col Women Napoli C5, col punteggio di 0-6 in danno della società Lazio C5 Femminile, ritenuta responsabile diretta della mancata disputa della partita a causa di condensa presente sul terreno di gioco. Con ricorso avverso la decisione, la società Lazio afferma che detta mancata disputa non può essere addebitata alla società a titolo né di dolo né di colpa, sia perché l’impianto di aerazione era funzionante ed idoneo a consentire la praticabilità del campo, sia perchè la copertura della tendostruttura era priva di lesioni o fori comportanti il gocciolare di acqua piovana all’interno, sia perché i componenti della società Lazio si sono concretamente prodigati per consentire l’effettuazione della gara. In realtà la mancata disputa sarebbe dipesa da un’eccezionale situazione meteorologica-atmosferica causativa della formazione della suddetta condensa e quindi da una causa di forza maggiore come tale imprevedibile, costituita dal notevole sbalzo di temperatura (circa 17 gradi C) registrata il giorno dell’incontro alle ore 13 (in circa + 16 gradi C) rispetto a quella del precedente giorno, sabato 19 alle ore 13,00 (- 1 gradi C). A riprova di detta asserzione, viene addotta la circostanza che lo stesso giorno 20 numerose gare di altre discipline sportive da praticarsi in impianti sportivi al chiuso a Roma e Provincia sono state solo rinviate per la presenza di condensa sul campo. Si soggiunge che l’impianto sportivo Palamillevoi è stato omologato dalla F.I.G.C.-L.N.D. sia inizialmente che successivamente in sede di rinnovo, con impianto di aerazione già presente al momento dell’omologa e che il corretto funzionamento dell’impianto di aerazione e riscaldamento e l’integrità dell’intera struttura sono stati attestati da perizia giurata fatta appositamente redigere. Conclusivamente la società ricorrente chiede che la delibera del Giudice Sportivo venga annullata e che sia disposta la ripetizione dell’incontro con remissione degli atti alla Divisione Calcio a Cinque. In udienza, l’avv. Priscilla Palombi, comparsa per la Soc. Lazio, ha insistito nel ravvisare nella fattispecie la presenza di un caso di forza maggiore ed ha confermato la richiesta di annullamento della decisione di prime cure. Il ricorso, siccome giuridicamente infondato, va respinto. Non ritiene il Collegio che la descritta situazione meteorologica-atmosferica possa essere annoverata come causa di forza maggiore, riferendosi tale concetto ad una comprovata vis maior di carattere eccezionale, abnorme ed imprevedibile tale da essere del tutto estranea al comportamento del soggetto interessato, laddove invece nella fattispecie possono essere individuati vari elementi ricollegabili alla condotta della società Lazio. Infatti, risulta dal referto arbitrale che alle ore 14,40 del giorno della gara il campo aveva un consistente strato di condensa e che la temperatura dell’aria all’interno della tensostruttura era notevolmente superiore a quella esterna, nonostante l’impianto di aerazione fosse acceso, mentre (solo) alle ore 15,30 si procedeva all’apertura delle porte laterali dell’impianto. Inoltre non sembra che il riferito sbalzo di temperatura vada inteso come repentino e straordinario, ove si consideri che la differenza delle temperature massime (registrabili nelle ore più calde della giornata e quindi in prossimità della gara) era minima (13 gradi C il 19.1.2013 e 15 gradi C il successivo giorno 20). Quanto alle “ numerose gare di altre discipline sportive da praticarsi in impianti sportivi al chiuso a Roma e Provincia” nella stesso giorno 20.1.2013, rileva il Collegio che esse risultano rinviate per “impraticabilità del campo di gioco” ma senza la specifica che ciò è avvenuto a causa della condensa sul terreno. Per quel che concerne, infine, le ulteriori deduzioni offerte dall’appellante, osserva il Collegio che i verbali di omologazione fotografano ovviamente lo stato di consistenza del’impianto sportivo solo alle rispettive date di emissione (16.9.2008 e 18.1.2012), mentre alla perizia giurata presentata dalla parte non può che essere riconosciuto carattere di complementarietà rispetto alla prova ed alle allegazioni della parte, non potendo essere essa utilizzata per surrogare attività probatorie. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. S.S. Lazio C5 Femminile di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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