F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELLA S.S.D. VENEZIA CALCIO A 5 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PESCARA/VENEZIA DEL 22.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 422 del 6.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DELLA S.S.D. VENEZIA CALCIO A 5 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PESCARA/VENEZIA DEL 22.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 422 del 6.2.2013)
Con ricorso ritualmente introdotto la S.S.D. Venezia Calcio a Cinque S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo della competente Divisione, di cui Com. Uff. n. 422 del 6.2.2013, con il quale il detto Giudice ha disatteso il reclamo proposto dall’odierna ricorrente avverso l’esito della gara Pescara/Venezia del 22.1.2013, conclusasi con il punteggio di 5 a 1. Sostanzialmente riproducendo le doglianze avanzate in prime cure, la società veneziana sollecita a carico del Pescara la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S. per aver schierato il calciatore Canabarro Montenegro Rodrigo in (asserita) posizione irregolare di tesseramento. Assume la ricorrente che la denunciata irregolarità andrebbe accertata e pronunciata sotto duplice profilo, prospettato alternativamente: in primo luogo perché realizzerebbe il doppio trasferimento vietato dall’art. 100, comma 2 N.O.I.F., ed in via subordinata perché la richiesta di trasferimento non avrebbe rispettato la disposizione di cui all’art. 95 stesse norme. Fissata la seduta per la discussione, alla stessa era presente, oltre al difensore del Venezia Calcio, anche quello della controparte A.S.D. Pescara, che produceva proprie controdeduzioni, incontrando l’opposizione della ricorrente che ne denunziava la tardività, peraltro chiedendo di poter replicare ove fosse stato consentito l’intervento orale. La Corte riservava ogni decisione in relazione allo scritto, mentre autorizzava entrambe le parti a discutere, consentendo al patrono della ricorrente di replicare alle considerazioni difensive della società Pescara. Preliminarmente il Collegio è chiamato a decidere sull’eccezione pregiudiziale sollevata dall’appellante in relazione alla partecipazione al procedimento dell’altra parte: ad avviso della Corte, mentre la memoria scritta va stralciata dal fascicolo processuale risultando depositata in violazione del termine perentorio stabilito dall’art. 37.2 C.G.S., deve viceversa venir consentita la discussione orale da parte della resistente, sia per la mancata opposizione della ricorrente, sia in applicazione dell’inviolabile diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione che, sovrastando la disciplina regolamentare, consente di disapplicarla, almeno parzialmente. Non può trascurarsi, invero, anche innanzi la Suprema Corte di Cassazione è consentito alla parte non tempestivamente costituita in giudizio con controricorso discutere oralmente. Nel merito il ricorso - previa attenta ricostruzione in fatto della vicenda che vede l’atleta in discorso, con provenienza da federazione estera, inizialmente tesserato per la Luparense, e successivamente da quest’ultima trasferito alla soc. Pescara - non merita accoglimento. La doglianza svolta in via principale dalla reclamante parte dall’errata considerazione del termine “trasferimento”, attribuito sia all’iniziale tesseramento, come al successivo rapporto tra la Soc. Luparense e l’A.S.D. Pescara. Contrariamente a tale assunto, risulta dagli atti che il calciatore Canabarro è stato tesserato, come ricordato, con provenienza da federazione estera, per la prima volta in Italia in data 28.8.2012: tale posizione non costituisce trasferimento in senso proprio, dovendosi considerare la fattispecie quale tesseramento, per così dire, a titolo originario, mentre ogni successiva variazione costituisce, appunto, vero e proprio trasferimento consentendo il passaggio del calciatore da una società ad altra, peraltro in ambito federale italiano. Ed invero, la norma invocata dalla ricorrente disciplina i trasferimenti “tra società della stessa o di diversa Lega”, con chiaro riferimento ai soli trasferimenti realizzabili all’interno della F.I.G.C., mentre nella fattispecie l’atleta per cui è processo proviene inizialmente dall’estero e pertanto il suo ingresso nella nostra Federazione non può considerarsi quale trasferimento disciplinato dall’art 100 N.O.I.F. che certamente non obbliga la società di provenienza. Il motivo subordinato, secondo il quale non vi sarebbe certezza che il plico contenesse la “Lista di Trasferimento”, e nemmeno che lo stesso plico fosse stato tempestivamente inviato dalla Luparense al Pescara in quanto la busta spedita appare priva del timbro di arrivo, si mostra del tutto destituito di fondamento. Osserva anzitutto la Corte che la previsione regolamentare attribuisce rilevanza alla data di partenza dell’atto, non a quella di arrivo: risultando indiscutibilmente la spedizione il 17.9.2012, e
pertanto nei termini regolamentari stabiliti, il rilievo perde ogni consistenza; in ordine, poi, al contenuto del plico, lo stesso è accertato dall’Ufficio federale ricevente che, operando il trasferimento del calciatore dalla società Luparenze al Pescara, attesta la completezza dell’invio, dal momento che, in diversa ipotesi, il trasferimento stesso non sarebbe stato consentito. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Venezia Calcio A 5 S.r.l. di Venezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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