F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 27 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. REAL STATTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE MARGARITO VALENTINA SEGUITO GARA PRO REGGINA 97/REAL STATTE DEL 18.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 473 del 20.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 27 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. REAL STATTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE MARGARITO VALENTINA SEGUITO GARA PRO REGGINA 97/REAL STATTE DEL 18.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 473 del 20.2.2013) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata. La decisione veniva assunta per effetto dei comportamenti tenuti dalla calciatrice Valentina Margarito, durante la partita Pro Reggina 97 contro Real Statte del 18.2.2013, nel corso della quale, la calciatrice, protestando avverso una decisione arbitrale, scagliava il pallone di giuoco contro l’arbitro senza colpirlo. Effettivamente, la gravità del comportamento antisportivo perpetrato dalla calciatrice è in “re ipsa”, non potendosi rinvenire giustificazione alcuna per un comportamento di siffatta portata. La Corte ritiene poco credibile la giustificazione secondo cui il lancio del pallone costituiva un’agevolazione della ripresa del gioco; nessun equivoco da parte dell’arbitro, ma un malcelato tentativo della calciatrice di colpirlo. Si statuisce inoltre l’inammissibilità della produzione documentale del filmato, non trattandosi – nel caso di specie – di una delle ipotesi previste dalle carte federali per legittimarne la visione. La Corte, pertanto, in ragione delle motivazioni sopra riportate ritiene che la sanzione inflitta alla calciatrice sia adeguata Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Real Statte di Statte (Taranto). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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