F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 17 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 09 Aprile 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL SIG. TACCHINARDI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 5, C.G.S IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETT. L, E 29 REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO (NOTA N. 1720/866PF10-11/SS/FC DEL 26.9.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 7.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 17 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 09 Aprile 2013 e su www.figc.it
4) RICORSO DEL SIG. TACCHINARDI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 5, C.G.S IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETT. L, E 29 REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO (NOTA N. 1720/866PF10-11/SS/FC DEL 26.9.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 7.6.2012)
Ricorso del Sig. Tacchinardi Alessio avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4 inflitta al ricorrente a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 5, C.G.S. in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lett. l, e 29 del Regolamento per il Settore Tecnico – nota n. 1720/866pf10-11/AA/fc del 26.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 7.6.2012). Con ricorso, datato 26.6.2012 e trasmesso con fax di pari data, il Sig. Tacchinardi Alessio impugnava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 100/CDN del 7.6.2012, che, accogliendo il deferimento del Procuratore Federale del 26.9.2011, aveva inflitto al Sig. Tacchinardi Alessio la sanzione dell’inibizione per mesi 4. Il Procuratore Federale aveva deferito il Sig. Tacchinardi per essersi reso responsabile della violazione dell’art. 1, comma 5, C.G.S., in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lett. l, e 29 del Regolamento per il Settore Tecnico per essere stato inserito nelle liste ufficiali di gara del 9.1.2011 (Pergocrema/Giacomense) e del 16.1.2011 (Pergocrema/Bologna) nella Squadra Nazionale Allievi Professionisti della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. con la qualifica di massaggiatore, senza essere in possesso dei requisiti previsti e, cioè, dei titoli professionali richiesti dalla normativa di settore, nonché per essersi reso responsabile della violazione dell’art. 1, comma 5, C.G.S. per essere stato inserito in sei liste ufficiali di gara della Squadra Nazionale Allievi Professionisti della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. con la qualifica di Dirigente Accompagnatore, senza essere stato tesserato dalla suddetta U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.. La Commissione Disciplinare Nazionale, dopo avere proceduto alla ricostruzione della vicenda e delle indagini che “si fondano su inconfutabili elementi documentali” risultando in atti l’inserimento del Sig. Tacchinardi quale massaggiatore nelle liste presentate in occasione degli incontri Pergocrema/Giacomense del 16.1.2011, Pergocrema/Bologna del 9.1.2011, Reggiana/Pergocrema e quale accompagnatore ufficiale in occasione degli incontri Pergocrema/Fiorentina del 30.1.2011, Spal/Pergocrema, Pergocrema/Cremonese, Modena/Pergocrema e Pergocrema/Parma del 27.2.2011, ha accertato che dalla documentazione fornita dalla Lega Pro del 14.4.2011 il suddetto Sig. Tacchinardi Alessio “non risulta incluso nel censimento e neppure nei ruoli tecnici della società Pergocrema 1932 S.r.l.”. Conseguentemente, la Commissione Disciplinare Nazionale aveva ritenuto provata la responsabilità del Sig. Tacchinardi e, considerando congrua la sanzione richiesta dal Procuratore Federale, in accoglimento del deferimento, infliggeva al Sig. Tacchinardi Alessio la sanzione dell’inibizione per mesi 4. Venendo ora al ricorso del Sig. Tacchinardi, nel ricorso si deduce in primo luogo il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale; nel merito, si censura l’eccessività e la sproporzione della sanzione inflitta all’odierno ricorrente, chiedendo in via principale l’annullamento della delibera impugnata per difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale; in subordine, una congrua riduzione della sanzione inflitta. In particolare, il ricorrente assume in via principale che la competenza a esaminare la vicenda de qua è “attribuita in via esclusiva alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C.”, in quanto il ricorrente “è iscritto all’albo degli allenatori di terza categoria”. Di conseguenza, la delibera impugnata deve essere annullata per difetto di giurisdizione. Nel merito, il ricorrente deduce “la eccessività e spropositatezza del provvedimento disciplinare statuito dal Giudice di prime cure”: trattandosi di violazioni “tutto sommato non gravissime”, la sanzione dell’inibizione per quattro mesi costituisce un “provvedimento di estrema severità” che compromette “la possibilità per il ricorrente di tesserarsi, quale allenatore con altra società nella prossima stagione”, nonché pregiudica “definitivamente le chances di ottenere l’abilitazione per l’iscrizione all’apposito albo degli allenatori professionisti”. Di qui, l’esistenza di “talune significative circostanze attenuanti” che avrebbero dovuto indurre la Commissione Disciplinare Nazionale “ad un trattamento sanzionatorio assai più mite e contenuto” rispetto alla sanzione inflitta. In secondo luogo, il ricorrente dichiara che “era convinto” che la U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. avesse depositato presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico il modulo per il tesseramento “debitamente sottoscritto dallo scrivente”. Per tutte queste ragioni il ricorrente chiede una “congrua riduzione della sanzione appellata”. Ritiene la Corte di Giustizia Federale che la decisione reclamata non meriti alcuna censura, né sotto il profilo del difetto di giurisdizione, né per quanto riguarda le valutazioni di merito. Quanto al primo punto, per la verità trattato dallo stesso ricorrente in modo molto blando e che appare più un discorso di bandiera che una censura avanzata con effettiva convinzione, il richiamo alla competenza della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. è addirittura un fuor d’opera. Qui, infatti, non si controverte su una questione relativa alla qualifica del ricorrente quale iscritto all’albo degli allenatori di terza categoria, ma si tratta delle circostanze del tutto diverse che il ricorrente è stato indicato nelle liste presentate dalla U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. ora nella qualità di massaggiatore ora in quella di accompagnatore ufficiale, senza figurare nell’organico della suddetta Società, la quale si è ben guardata da impugnare la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale che non a caso ha sanzionato la Società stessa con la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00. E ciò la dice lunga sulla fondatezza del deferimento da parte della Procura Federale che per quanto riguarda il ricorrente è relativa alla mancanza in capo allo stesso di entrambe le qualifiche sicché non essendo stato tesserato dalla U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. quale massaggiatore, né come accompagnatore ufficiale, non poteva essere inserito, con tali qualifiche, nelle liste ufficiali della gare sopraindicate. Quanto ora detto vale anche per le censure di merito rivolte dal ricorrente alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Risulta, infatti, documentalmente che il ricorrente non era in possesso dei titoli abilitativi professionali per essere inserito nelle liste ufficiali della Società con le qualifiche di massaggiatore o di accompagnatore ufficiale. La giustificazione addotta dal ricorrente di avere sottoscritto il modulo per il tesseramento quale massaggiatore e quale accompagnatore ufficiale della Società non costituisce una causa di giustificazione neanche per una riduzione della sanzione inflitta. Il ricorrente, infatti, non può giustificarsi deducendo che non era a conoscenza della circostanza che il suddetto modulo non era stato depositato dalla Società presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. La giustificazione addotta dal ricorrente è solo un maldestro espediente per cercare di scindere la sua posizione da quella della Società, tanto più che è lo stesso ricorrente ad ammettere il caos societario della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., poi dichiarata fallita. Non potendo non conoscere la situazione in cui versava la Società avendo partecipato a due gare quale massaggiatore e a sei gare nella qualità di accompagnatore ufficiale, il ricorrente ha tenuto un comportamento altamente censurabile sul piano dell’etica e della correttezza sportiva accettando di essere inserito nelle liste ufficiali di gara ora quale massaggiatore ora quale accompagnatore ufficiale della squadra, senza curarsi di verificare che il modulo, che asserisce di aver sottoscritto, fosse stato effettivamente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, né che esso ricorrente fosse stato inserito nei ruoli tecnici della Società. Il rigetto del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa. La Corte di Giustizia Federale, affermata preliminarmente la competenza della Commissione Disciplinare Nazionale, nel merito rigetta il ricorso, come sopra proposto, del Sig. Tacchinardi Alessio, confermando la sanzione dell’inibizione per mesi 4, da scontarsi con effetto immediato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Tacchinardi
Alessio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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