DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 3/2013 SSV BRIXEN OBI – SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 11.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 17/ 3/2013 SSV BRIXEN OBI - SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD
Il Giudice Sportivo;
-letti gli atti ufficiali,il reclamo della Societa' ASD SSV BRIXEN
OBI, le controdeduzioni della Società CF SUDTIROL DAMEN BOLZANO,
verificata la ritualità del gravame,
osserva:
-che la Società ASD SSV BRIXEN OBI ha proposto reclamo innanzi a
questo Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS per
contestare la validita' dell'incontro del Campionato di Serie A2 ASD
SSV BRIXEN OBI-SUDTIROL DAMEN BOLZANO giocato il 17.3.2013,incontro a
suo avviso viziato dall'avvenuto impiego nelle fila dell'avversaria di
una calciatrice infrasedicenne, BRUNELLO GRETA,in posizione irregolare
perche' priva dell'attestato di maturita' agonistica previsto
dall'art. 34,comma 3 N.O.I.F.,e chiedendo pertanto la partita vinta. La
societa' CF SUDTIROL DAMEN BOLZANO preliminarmente era ad eccepire una
presunta nullita' nel reclamo per carenza di inesattezza della
motivazione.
Tale eccezione non puo' essere accolta in quanto il reclamo,sia pure
in maniera essenziale,contiene tutti gli elementi formalmente
richiesti per la sua validità’.Nel merito,nelle controdeduzioni vi e'
una lunga dissertazione sulla distinzione tra calciatrici "giovani"
e "giovani dilettanti",invocando l'inesattezza dell'applicazione
della norma. Vengono all'uopo richiamati gli artt. 27,31 e 32 N.O.I.F.
Detti articoli, attengano a fattispecie normative
diverse,il vincolo,e comunque non potrebbe mai inficiare le
disposizioni di cui all'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.
Rileva che tale norma ha caratura e connotazioni squisitamente ed
incontrovertibilmente sostanziali e non formali. La societa' BRIXEN
a sostegno delle proprie tesi ha, altresi', allegato anche
documentazione; si rileva che essa in tale sede e' inammissibile oltre
che irrilevante e ininfluente.
La documentazione di parte in atti,infatti,non puo' essere
sottoposta al vaglio del Giudice Sportivo in quanto il rilascio
dell'autorizzazione in questione e' rimessa in via esclusiva ai
Comitati Regionali. Pur nell'estraneita' delle sue competenze,tale
Organo osserva che in ogni caso si sarebbe trattata di documentazione
insufficiente e non rispondente a quanto richiesto dall'art. 34 comma 3
in oggetto. Per altro verso le presunte inadempienze formali lamentate
dall'appellante,oltre ad essere oggettivamente elise da una corretta
esegesi del dettato normativo non trovano alcun tipo di riscontro o
di confronto negli ambiti regolamentari.
-Rileva solo ai fini della decisione l'attestazione del Comitato
Provinciale Autonomo di Bolzano (subentrato
nelle competenze al presistente del Comitato Regionale Trentino Alto
Adige)nella quale si da atto dell'inadempienza della Societa' SUDTIROL
DAMEN BOLZANO di non aver richiesto alcuna autorizzazione ai sensi
dell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. per la calciatrice BRUNELLO GRETA.
-Si evidenzia che la detta norma e' posta a tutela della salute
delle calciatrici infrasedicenni,ed e' quindi norma di estrema
rilevanza.
PQM
accogliendo il reclamo proposta dalla societa' ASD SSV BRIXEN OBI
dispone ai sensi dell’art. 17 comma 4 del CGS:
- di infliggere alla societa’ CF SUDTIROL DAMEN BOLZANO la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0,nonche’
l'ammenda di euro 200,00;
-di inibire il dirigente accompagnatore Riozzi Flaminio della Societa'
SUDTIROL DAMEN BOLZANO fino al 25.4.2013;
-di restituire la tassa di reclamo.