DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 3/2013 REAL BARDOLINO – TRENTO CLARENTIA
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 11.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 17/ 3/2013 REAL BARDOLINO - TRENTO CLARENTIA
Il Giudice Sportivo;
-letti gli atti ufficiali,il reclamo della Societa' ACF Trento
Clarentia, verificata la ritualita' del gravame,
osserva:
-che la Societa' ACF Trento Clarentia ha proposto reclamo innanzi a
questo Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS per
contestare la validita' della gara del Campionato di Serie A2
REAL BARDOLINO-ACF TRENTO CLARENTIA disputatasi il 17.3.2013,incontro
a suo avviso viziato dall'avvenuto impiego nelle fila dell'avversaria
di una calciatrice,MARTINELLI MARTA,in posizione irregolare per aver
disputato lo stesso giorno altra gara del campionato "Primavera", in
violazione all'art. 34 comma 2 delle NOIF, e chiedendo pertanto la
partita vinta. Nulla e' pervenuto dalla Societa' REAL BARDOLINO.
-L'art. 34 comma 2 delle NOIF stabilisce il divieto di partecipare a
piu' gare ufficiali nella stessa giornata. Dai referti di gara in atti,
compreso quello riferentesi alla gara del campionato “primavera”
pervenuto su richiesta di codesto ufficio dal Comitato Regionale Veneto,
e' acclarato che la calciatrice MARTINELLI MARTA abbia preso parte
nella stessa giornata del 17 Marzo 2013 la mattina alla gara
ufficiale del campionato "Primavera" FORTITUDO MOZZECANE-CF REAL
BARDOLINO e alle ore 15.00 alla gara del campionato nazionale di
serie A2 girone B REAL BARDOLINO-ACF TRENTO CLARENTIA,essendo
subentrata al minuto 39°del secondo tempo dalla calciatrice
DAL RI MARZIA.
-si evidenzia che l'art. 34 comma 2 delle NOIF e' norma posta a
tutela della salute delle calciatrici ed e' quindi norma di rango
superiore e di estrema rilevanza.
-Nel caso in esame vanno applicate anche le sanzioni di cui all'art.
17 comma 6 lett. A) del CGS
PQM
accogliendo il reclamo della societa' ACF TRENTO CLARENTIA dispone ai
sensi dell'art. 17 comma 4 e 6 lett. A) del CGS:
-di infliggere alla societa' CF REAL BARDOLINO la punizione della
perdita della gara con il punteggio di 0-3,nonche' l'ammenda di Euro
300,00;
-di inibire il dirigente accompagnatore Sig. Omar Marchi della
Societa' CF REAL BARDOLINO fino al 11.5.2013;
- di squalificare la calciatrice MARTINELLI MARTA per 2 gare;
-si restituisce la tassa di reclamo.