DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 08.04.2013 Campionato Nazionale Juniores Delibera del Giudice Sportivo gara del 6/ 4/2013 VITERBESE CALCIO S.R.L. – GINNASTICA E CALCIO ORA
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 08.04.2013
Campionato Nazionale Juniores
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 6/ 4/2013 VITERBESE CALCIO S.R.L. - GINNASTICA E CALCIO ORA
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società VITERBESE CALCIO S.R.L., osserva:
- la società reclamante chiede che alla società GINNASTICA E CALCIO SORA sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17, comma 5, lettera a) del C.G.S., per avere un proprio calciatore, MEGLIO EMANUELE, preso parte alla gara di cui in epigrafe nonostante il medesimo fosse stato squalificato con Comunicato Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2013.
Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto:
- dall'esame degli atti, risulta, effettivamente, che il giocatore in questione essendo squalificato, non aveva titolo per poter partecipare alla gara in oggetto e nulla quaestio che la gara sia stata sospesa al 38° del primo tempo; - si ritiene, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art.17 comma 5 lett. A) C.G.S. che dispone che alla società la quale fa partecipare alla gara un calciatore squalificato, debba essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società GINNASTICA E CALCIO SORA la punizione sportiva della perdita della gara VITERBESE CALCIO S.R.L. - GINNASTICA E CALCIO SORA con il punteggio di 3-0; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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