DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 588 del 28.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE Gara del 24/ 3/2013 C.U.S. PALERMO – NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 588 del 28.03.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
Gara del 24/ 3/2013 C.U.S. PALERMO - NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata
presentazione sul terreno di gioco della Società Nuova atletica Giovinazzo
entro il tempo regolamentare di attesa;
considerato che la predetta Società non ha fatto pervenire al riguardo
giustificazione alcuna;
visti gli artt.n.17 del C.G.S.,N.53 delle N.O.I.F. ed il C.V.,
decide
di comminare alla Società Nuova Atletica Giovinazzo la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6,nonchè la
penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 1000,00 quale
prima rinuncia.
Di corrispondere alla società CUS PALERMO l'importo di euro 1000,00 a
titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per
assicurare la regolarità dell'incontro.
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