DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 615 del 09.04.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Gara del 6/ 4/2013 PAOLO AGUS CALCIO A5 – PRATO RINALDO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 615 del 09.04.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
Gara del 6/ 4/2013 PAOLO AGUS CALCIO A5 - PRATO RINALDO
Il Giudice Sportivo,rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata
per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società Prato
Rinaldo entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la predetta
Società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; visti gli
artt.n.17 del C.G.S.,n.53 delle N.O.I.F. ed il C.U.N.1 del 3 luglio 2012
decide
di comminare alla Società Prato Rinaldo la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-6, nonchè la penalizzazione di un punto in
classifica e l'ammenda di euro 3000,00 quale 1°rinuncia di campionato visto
il C.U. N.1 del 3 luglio 2012 alla voce oneri finanziari lettera D Comma E
ammende per rinuncia. Di corrispondere alla Società Paolo Agus l'importo di
euro 1500,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima
per assicurare la regolarità dell'incontro.
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