LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131/TB del 13.03.2013 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SANTARCANGELO – GUBBIO DEL 9 MARZO 2013

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131/TB del 13.03.2013 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SANTARCANGELO – GUBBIO DEL 9 MARZO 2013 - Il Giudice Sportivo, - esaminato il supplemento dell’arbitro pervenuto in data ordierna; - rilevato che, nel corso della gara veniva ammonito anche il calciatore n. 17 KHRIBECH WALID della società A.S. Gubbio 1907 S.r.l.. - Preso atto di quanto sopra esposto, d e l i b e r a - di squalificare per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV INFR.) il calciatore KHRIBECH WALID (A.S. Gubbio 1910 s.r.l.).
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